Si fa seguito alla precedente News Ance n. 354/11, relativa alle novità concernenti il sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell`Istituto previdenziale, in qualità di intermediari autorizzati ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 4 della L. n. 12/79, per segnalare che l`Inps, con il messaggio n. 18367/11, di cui si allega copia, ha fornito ulteriori indicazioni in merito.
In particolare, con riferimento ai servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, in virtù del fatto che alla Direzione generale dell`Inps sono pervenute numerose richieste da parte di associazioni di categoria, comprese alcune associazioni fittizie o non rappresentative, ai fini di una più corretta definizione dei soggetti abilitati ad operare in tal senso, l`Istituto ricorda che per poter essere autorizzate le Associazioni devono essere dotate di reale rappresentatività ai sensi dell`art. 32 del D.Lgs. n. 241/97.
A tal fine si ricorda che le lettere da a) a c), comma 1, del citato art. 32 interessano:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonchè all`esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale.
Per un`adeguata profilazione dei soggetti abilitati, pertanto, si rende necessario che le richieste di accreditamento siano corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 32.
Una volta verificata, ad opera della Direzione Centrale, la sussistenza di tali requisiti, sarà effettuato, attraverso apposita modulistica il censimento delle strutture da abilitare, con i relativi responsabili e eventuali sub delegati.
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