Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 13 ottobre scorso sono state trattate, tra l`altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni:
Argomento:
Approfondimenti:
Lo Schema di decreto dà attuazione al D.P.R. 394/1999 concernente: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero””, che all`articolo 34 demanda, in particolare, a decreti ministeriali – di intesa con la Conferenza Stato-Regioni – la disciplina delle modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine e la fissazione dei relativi criteri di valutazione.
Sullo Schema acquisito l`assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l`Intesa.
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Conferenza Unificata
Argomento:
Intesa ai sensi dell`articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sullo schema di decreto del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l`utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l`anno 2011 (Rinvio)
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell`interno recante le linee guida per l`attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all`articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall`articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 (
Parere reso)
Approfondimenti:
L`articolo 14-ter,comma 2, delDlgs 286/1998 prevede che, con decreto del Ministro dell`interno, siano definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, e fissati i criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero, nonchè i criteri per l`individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri.
Su tale base è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale:
– le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l`accoglimento di alcune proposte di modifica volte, tra l`altro, a prevedere anche le Regioni fra i soggetti di cui il Ministero dell`interno si può avvalere per i programmi di rimpatrio e a prevedere il loro coinvolgimento diretto nella stesura dei bandi;
– l`ANCI e l`UPI hanno espresso parere favorevole condizionato all`accoglimento di una richiesta, contenuta in un apposito documento (Allegato A all`Atto), volta a garantire il confronto con gli Enti locali nella definizione dei bandi per l`affidamento della gestione dei programmi di rimpatrio e a prevedere, nei suddetti bandi, una voce di budget per le eventuali spese che gli Enti locali medesimi potrebbero essere tenuti a sostenere per l`assistenza sociale e amministrativa di quanti siano stati ammessi ai programmi fino all`esecuzione del rimpatrio.
Successivamente, le Regioni, l`ANCI e l`UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, a fronte, dell`accoglimento da parte del Sottosegretario di Stato all`interno delle suddette proposte.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto legislativo di attuazione dell`articolo 30, comma 9, lett. e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell`utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (Rinvio)
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Argomento:
Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, Allegato al Documento di economia e finanza, ai sensi dell`art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. “Programmare il Territorio, le Infrastrutture e le Risorse”” (Rinvio)
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Argomento:
Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e le Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, ai sensidell`articolo 11 comma 4 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Pianonazionale di edilizia abitativa (
Sancita Intesa)
Approfondimenti:
Il provvedimento costituisce attuazione dell`articolo 11, comma 1, del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – previa delibera del CIPE e d`intesa con la Conferenza unificata – l`approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana.
Il successivo comma 4 del suddetto articolo 11 prevede, infatti, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma – approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE e d`intesa con la Conferenza Unificata – al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, attraverso la realizzazione di programmi integrati di edilizia residenziale e riqualificazione urbana.
Con D.P.C.M. del 16 luglio 2009 è stato, quindi, approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa che ha, tra l`altro, disciplinato le procedure, i contenuti e le modalità di approvazione e sottoscrizione dei suddetti Accordi di programma.
Su tale base sono stati predisposti gli Accordi di programma – tra il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e le Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e la Provincia autonoma di Trento – in ordine ai quali gli Enti Territoriali, in sede di valutazione tecnica, hanno espresso avviso favorevole, formulando però alcune richieste di modifica relative all`art. 3 degli schemi di Accordo di tutte le Regioni. La Regione Puglia ha, invece, chiesto alcune modifiche relative al proprio Accordo, mentre il Ministero dell`economia e delle finanze ha chiesto di integrare l`art. 7 di ogni atto, relativo alle funzioni attribuite al Comitato per il monitoraggio, riportando in modo puntuale quanto prescritto in proposito dal CIPE nella delibera del 5 maggio 2011, n. 16.
Sugli Accordi è stata, poi, sancita l`Intesa a seguito dell`accoglimento di quanto richiesto dalle Regioni e dal Ministero dell`economia e delle finanze.
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Argomento:
Approfondimenti:
L`articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 prevede che il Governo, in sede di Conferenza Unificata, può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni.
Su tale base è stata sancita, in Conferenza lo scorso 7 ottobre 2010, l`intesa sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all`art 19 comma 2 del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale””.
Successivamente la Regione Liguria, Coordinatrice interregionale politiche sociali, ha espresso la necessità – su richiesta delle Regioni e delle Province autonome – di modificare la predetta intesa, nel senso di prevedere una proroga dei termini (di cui dall`articolo 3, commi 5 e 10, della medesima intesa) dal 30 ottobre al 30 settembre 2011.
Nel corso della Conferenza è stata sancita l`Intesa tra il Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, nei seguenti termini:
– il termine del 30 settembre 2011, previsto all`articolo 3, commi 5 e 10, dell`intesa rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010, come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, è prorogato al 15 novembre 2011;
– le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nelle citate intese.
Si vedano precedenti del 12 ottobre 2011 e del 14 ottobre 2011.