L`Aula del Senato ha approvato, in seconda lettura, il Disegno di legge recante””
Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 2626/S – Relatore il Sen. Cesare Cursi del Gruppo parlamentare PdL) con numerose modifiche al testo licenziato dalla Camera dei Deputati, alcune delle quali richieste ed auspicate dall`ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su “interventi ANCe”” del 1 luglio 2011).
Nel testo come approvato viene previsto, in particolare:
PRINCIPI GENERALI (art. 2)
Tra i principi generali che concorrono a definire lo Statuto delle imprese e dell`imprenditore viene introdotto il diritto delle imprese a godere nell`accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni eque e non vessatorie e viene precisato che il principio della riduzione della durata dei processi civili, opera solo nei confronti dei processi relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese escludendo quelli (originariamente previsti) relativi recupero di crediti vantati nei confronti della P.A.
Viene, inoltre, previsto che i principi fissati dal provvedimento sono volti a garantire interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate già individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la Pubblica amministrazione.
LIBERTà ASSOCIATIVA (art. 3)
Viene riconosciuta la libertà per le imprese di aderire ad una o più associazioni.
In corso d`esame è stata eliminata la disposizione con cui siprevedeva il riconoscimento da parte dello Stato della qualità di associazioni di rappresentanza delle imprese alle associazioni rappresentate nel sistema delle Camere di commercio ovvero rappresentate nel CNEL.
Viene, inoltre, previsto l`obbligo per le associazioni di imprese, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di integrare i propri statuti con un codice etico con il quale le imprese associate ed i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell`associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Al riguardo, viene, altresì, disposto che il mancato rispetto del codice etico dell`associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell`associazione.
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE (art. 4)
Viene previsto che le associazioni di categoria rappresentate in almeno 5 Camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono, inoltre, legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
COMPENSAZIONE DEGLI ONERI (art. 8)
Viene disposto che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche´ l`accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale (norma introdotta in corso d`esame).
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 10)
Viene previsto, tra l`altro, che le PA svolgono l`attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, imparzialità, uniformità di trattamento, di pubblicità e di proporzionalità, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all`avvio dell`attività imprenditoriale e all`instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore del privato, nonchè gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e imprese. Le stesse inoltre, garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l`aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l`esercizio di ciascuna tipologia di attività d`impresa. A tal fine, le medesime amministrazioni comunicano alle Camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l`elenco delle norme e dei requisiti minimi per l`esercizio di ciascuna tipologia di attività d`impresa (norma introdotta in corso d`esame).
RITARDATI PAGAMENTI (ART. 11)
Viene prevista la delega al Governo ad adottare disposizioni correttive ed integrative del DLgs 231/2002 per l`integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE e non più sulla base dei principi contenuti nella medesima direttiva (norma modificata in corso d`esame). I criteri di delega prevedono: il contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub committenti, in particolare nel caso di micro, piccole e medie imprese; la previsione della possibilità che l`Autorità garante della concorrenza e del mercato proceda ad indagini ed intervenga in prima istanza con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese e non più anche dalle pubbliche amministrazioni (inciso eliminato in corso d`esame).
Viene, inoltre, prorogata da 18 a 34 mesi (anzichè 28 – termine modificato in corso d`esame) il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare, ai sensi della L. 99/2009, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio.
Eliminate, in corso d`esame, due norme di modifica del D.Lgs 231/2002 (attuazione della dir.2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) che prevedono che le PA, nelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini previsti nel D.Lgs medesimo per la decorrenza degli interessi moratori (ovvero dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento se questo è indicato nel contratto) e che è nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione dei contratti qualora una delle parti sia la pubblica amministrazione.
Sulla medesima materia, sono stati, altresì, accolti dal Governo i seguenti ordini del giorno:
– n. 11.150 testo 2 (primo firmatario il Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD) con il quale si impegna il Governo a
–“recepire, entro brevi termini, la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, allo scopo di rafforzare le misure vigenti in materia di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali””;
–“prevedere la possibilità per le imprese di cedere alla Cassa depositi e prestiti, alle banche o ad intermediari finanziari riconosciuti, la titolarità dei crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione per i quali sono decorsi i termini di pagamento, a fronte del pagamento da parte di tali soggetti dell`intero importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati””;
–“favorire l`istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un fondo rotativo per la tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, al quale possano accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, esclusivamente le imprese creditrici che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non abbiano subìto sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi””;
– n. 11.151 testo 2 (primo firmatario il Sen. Raffaele Ranucci del Gruppo parlamentare PD) con il quale si impegna il Governo a “prevedere che i crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della Provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi, possano essere compensati, anche parzialmente nel periodo d`imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici””.
– n. 11.700 testo 2 (primo firmatario la Sen. Patrizia Bugnano del Gruppo parlamentare IdV) in cui viene chiesto l`impegno dell`Esecutivo, tra l`altro, a:
–“prevedere una normativa sugli interessi di mora relativa ai ritardi dei pagamenti maggiormente adeguata alle esigenze delle imprese fornitrici””;
–“valutare l`opportunità di prevedere idonee forme di intervento della Cassa Depositi e Prestiti volte a garantire alle Pubbliche amministrazioni la liquidità necessaria a risolvere, in linea con le procedure comunitarie, le problematiche di cui in premessa, connesse al ritardato pagamento dei corrispettivi inerenti all`esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi””.
DISCIPLINA APPALTI PUBBLICI (ART. 13 )
Nel rispetto della normativa europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l`accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:
– suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall`art.29 del DLgs 163/2006 (Codice Appalti), gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
– semplificare l`accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa, forme consortili e reti d`impresa, nell`ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
– semplificare l`accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante, tra l`altro, l`assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell`appalto;
– introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonchè delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
Viene, inoltre, disposto che le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l`attestazione dei requisiti di idoneità. Le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal D.lgs163/2006. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all`impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Dlgs 163 suddetto. Nel caso in cui l`impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla L.246/2005, nonchè la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
Eliminata, in corso d`esame, una disposizione che prevedeva l`istituzione, presso ogni prefettura, di elenchi di imprese e fornitori recanti l`adesione da parte delle imprese a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Trattasi, infatti , di materia già affrontata dalla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie).
Eliminata, altresì, la norma, già contenuta nel DL 70/2011, che prevedeva l`innalzamento della soglia entro la quale è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Sempre in materia di appalti pubblici, viene introdotta una disposizione che modifica le soglie previste dall`art. 91 del Dlgs 163/2006 sulle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori (norma eliminata dalla Commissione e ripristinata in Aula).
Con una ulteriore disposizione aggiuntiva, introdotta in corso d`esame, viene disposto che la disciplina di cui all`art. 118, comma 3, del Dlgs 163/2006 sulle modalità di pagamento del subappalto si applica anche al subcontratto di forniture con posa in opera.
Prevista, altresì, la costituzione dalle imprese del settore dei laterizi, di un consorzio obbligatorio per l`efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l`innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Garante per le micro e piccole imprese (art. 17)
Viene istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese con le funzioni, tra l`altro, di:
– monitorare l`attuazione nell`ordinamento della Comunicazione della Commissione europea sullo “Small Business Act“ e la sua revisione;
– analizzare, in via preventiva e successiva, l`impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi del Governo;
– segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese;
– trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull`attività svolta. A sua volta il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della suddetta relazione.
Presso il garante è, inoltre, istituito il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le Regioni. Tali consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.
Il disegno di legge torna ora, per la terza lettura, alla Camera dei Deputati.
Per gli ulteriori contenuti del provvedimento si veda precedente del 18 marzo 2011.
Si allegano gli ordini del giorno accolti dal Governo.