Alla luce delle novità intervenute nel corso dell`ultimo anno in materia di IVA, riguardanti anche il settore delle costruzioni, l`ANCE ha provveduto ad aggiornare le Tabelle di sintesi sul regime IVA/Registro delle cessioni e locazioni di fabbricati (abitativi e non).
In merito, si ricorda che le ultime modifiche normative riguardano:
- l`aumento, dal 17 settembre scorso, dell`aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%[1].
In particolare, per il settore delle costruzioni, tale maggiorazione incide per quanto riguarda l`acquisto di:
– abitazioni cd. “di lusso””, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;
– immobili strumentali;
– materie prime e semilavorati;
- l`applicazione, dal 1° gennaio 2011, dell`IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese “costruttrici“ o “ristrutturatrici“ entro 5 anni (anzichè 4) dall`ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione[2].
In sostanza, dal 1° gennaio 2011, le imprese per le quali sia già scaduto il quarto anno dall`ultimazione dei lavori, ma non il quinto, possono cedere le abitazioni realizzate in regime IVA, non soggiacendo all`obbligo di restituzione parziale dell`IVA detratta in sede di costruzione, nè alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell`IVA sull`attività generale (cd. “
pro-rata“)
[3].
Si evidenzia, infine, che l`ultimo schema di sintesi riporta le aliquote IVA applicabili agli interventi di recupero, differenziate in funzione della tipologia di intervento, di immobile su cui sono eseguiti i lavori e di contratto concluso tra le parti.
[2] Cfr. l`art.1, comma 86, della legge 220/2010 (legge di Stabilità 2011), che modifica l`art.10, comma 1, n.8-
bis, del D.P.R. 633/1972. In merito, si ricorda che, fino al 31 dicembre 2010, quest`ultima disposizione stabiliva, per la cessione di fabbricati abitativi, un regime generale di esenzione da IVA, salvo l`unica eccezione relativa ai trasferimenti posti in essere dalle imprese “costruttrici”” o “ristrutturatrici”” delle medesime abitazioni, entro 4 anni dall`ultimazione dei lavori (o anche successivamente, solo nell`ipotesi di fabbricati concessi in locazione convenzionata, per un periodo non inferiore a 4 anni).
[3] Cfr. artt.19-
bis2 e 19, comma 5, del citato D.P.R. 633/1972.
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