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Il ministero del Lavoro con la circolare n. 27/2011 ha fornito i necessari chiarimenti operativi in merito alle nuove misure di semplificazione del servizio di collocamento obbligatorio introdotte dall’art. 9 della L. 148/2011

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni – circolare n. 27/2011 del Ministero del lavo

2 Novembre 2011
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Con l’allegata circolare n. 27/2011, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti necessari per la corretta attuazione delle disposizioni introdotte dall’ art. 9 della L. n. 148/2011 in materia di “collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni”.

Tale normativa ha apportato rilevanti misure semplificative nei confronti delle imprese private con più unità produttive distribuite sul territorio nazionale e delle aziende facenti parte di un gruppo di imprese che devono procedere all’assunzione obbligatoria di soggetti aventi diritto al c.d. “collocamento mirato” ai sensi della novellata L. n. 68/1999 e s.m.i..

La previsione consente infatti alle imprese del settore privato che occupano personale in più unità produttive, di assumere in un’unità produttiva un numero superiore di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato rispetto a quello previsto obbligatoriamente per legge (cd “quota di riserva”), portando automaticamente le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive e prevedendo che gli obblighi di assunzione, di cui agli artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999, vengano rispettati a livello nazionale.

Tale possibilità è estesa anche alle imprese controllate o collegate facenti parte di un “gruppo”, che potranno dunque assumere automaticamente, in qualsiasi impresa del gruppo con sede in Italia, un numero superiore di lavoratori, compensando tali eccedenze con il minor numero di lavoratori assunti in altre imprese del gruppo operanti nel territorio nazionale.

Il nuovo sistema permette dunque di non dover assolvere ad alcun onere formale, ma di procedere alla compensazione in maniera automatica, solo sulla base di una dichiarazione operata dal datore di lavoro nel prospetto informativo che dovrà essere inviato, in modalità telematica, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai servizi competenti di ciascuna provincia in cui insistono le unità produttive della stessa azienda o le imprese del gruppo.

Come noto, il suddetto obbligo informativo opera esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti e solo qualora si siano verificate, entro il 31 dicembre precedente, modifiche occupazionali tali da incidere sull’obbligo o sulla quota di riserva.

Nel caso di imprese con più unità produttive distribuite sul territorio nazionale, la comunicazione dovrà essere effettuata da ogni azienda multilocalizzata, mentre nel caso di gruppo di imprese l’onere spetterà all’azienda capogruppo.

Contrariamente a quanto avviene per il settore privato, per i datori di lavoro pubblici non è prevista l’automaticità della compensazione territoriale, che dovrà essere preventivamente autorizzata secondo le modalità definite dal Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio.

La circolare precisa, infine, che tale normativa ha inciso anche su altri elementi del collocamento mirato, quali l’esonero parziale e il sistema delle convenzioni, confermando quanto già previsto dall’allegata nota n. 1630/M76 dell’11 ottobre 2001 del Ministero del Lavoro, circa l’inammissibilità della presentazione contestuale della richiesta di esonero parziale e della compensazione territoriale per le unità produttive o aziende del gruppo che insistono sulla medesima sede provinciale.

Sarà pertanto possibile per l’impresa facente parte di un gruppo o per il datore di lavoro di un’unità produttiva poter ricorrere all’esonero parziale per un’azienda per la quale ha operato assunzioni in eccedenza, solo dopo aver comunicato al 31 gennaio l’avvenuta compensazione territoriale e solo a fronte di un accertamento attestante l’effettiva impossibilità per l’azienda stessa di attuare il collocamento obbligatorio per reale mancanza di idonee professionalità.

Qualora le imprese multilocalizzate o facenti parte di un gruppo che attuano la compensazione territoriale abbiano stipulato delle convenzioni presso le province in cui insistono le unità produttive o le imprese del gruppo per le quali siano previsti gli obblighi di assunzione, possono rimodulare tali convenzioni in conformità con quanto previsto dalla nuova compensazione automatica.

4833-Circolare Ministero del Lavoro n. 27-2011.pdfApri
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