L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge recante“Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche” (
DDL 2243-ter/S – Relatore Andrea Pastore del Gruppo parlamentare PdL)
– risultante dallo stralcio, deliberato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del DDL 2243/S (recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
”, approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, vedi al riguardo la notizia del 19 settembre 2011).
Il provvedimento delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I suddetti decreti sono volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini e delle imprese.
Tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, si evidenziano, in particolare i seguenti:
– l’effettivo utilizzo, da parte della PA, delle tecnologie telematiche previste dal Codice dell’amministrazione digitale nelle comunicazioni anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze, e questo al fine di garantire agli utenti l’accesso più rapido alle informazioni e ai servizi;
– di provvedere d’ufficio, al fine di assicurare effettività all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni, alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 445/2000;
– prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti della PA e dei concessionari della riscossione nei casi di indebite richieste di pagamento;
– introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a uffici o dipendenti diversi;
– prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano un’adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandola con l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell’informazione;
– individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, ad alcune specifiche tipologie procedimentali: piani e programmi adottati per disciplinare l’attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;
– prevedere la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle imprese, ferme restando le disposizioni di maggior favore già previste per le imprese assicurando tra l’altro:
– il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
– le amministrazioni pubbliche siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;
– la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
– l’individuazione dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l’utilità e l’efficacia;
– l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
– individuare, con riferimento alle disposizioni di cui al Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e fermi restando i principi posti a presidio della trasparenza, della correttezza e della legalità delle procedure di affidamento di appalti pubblici, modalità di semplificazione delle produzioni documentali da rendere in sede di gara, prevedendo la facoltà per gli operatori economici di dichiarare, ai sensi del DPR445/2000, i fatti rilevanti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche e prevedendo, altresì, che le stazioni appaltanti acquisiscano direttamente dalle pubbliche amministrazioni certificanti i documenti che comprovino quanto autodichiarato dagli operatori medesimi,
– estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;
– garantire l’uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.
Il provvedimento passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.