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Nel parere della Commissione Affari Costituzionali del Senato evidenziata, in particolare, la necessità di sopprimere la disposizione che elimina il dies a quo da cui decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso nelle controversie riguardanti le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Archivio, Governo e Parlamento

Disposizioni integrative e correttive al Codice del processo amministrativo:esaminato dal Parlamento

11 Novembre 2011
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è stata esaminato dalle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e Giustizia della Camera dei Deputati, lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice del processo amministrativo”” (Atto n. 399), per il parere al Governo.
Lo Schema di decreto legislativo è volto ad apportare modifiche al Codice del processo amministrativo (D.Lgs 104/2010), dopo un anno dall`entrata in vigore dello stesso.
In particolare il provvedimento:
– modifica il comma 5 dell`articolo 120, del suddetto Codice, sul procedimento da applicarsi a controversie riguardanti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, e al riguardo:
– estende il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione del ricorso anche al ricorso incidentale;
– elimina il dies a quo da cui decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso. L`art. 120 attualmente prevede che tale termine decorra alternativamente: dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati, di cui all`art. 79 del D.Lgs 163/2009 (Codice Appalti); nel caso di bandi o avvisi di gara autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui all`art. 66, c. 8, del medesimo D.Lgs 163/2009; in ogni altro caso, dalla conoscenza dell`atto;
– per quanto concerne le controversie relative alle infrastrutture strategiche, interviene sull`articolo 125, comma 4 del Codice, estendendo l`applicazione del comma 3 del medesimo articolo – che, in caso di annullamento dell`affidamento per violazioni considerate non gravi, esclude la caducazione del contratto e prevede solo il risarcimento del danno per equivalente – ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati dal contratto istituzionale di sviluppo (già previsto dall`art. 6 del D.Lgs 88/2011);
– modifica l`articolo 133 del Codice relativo alle materie di giurisdizione esclusiva. In sintesi, il decreto correttivo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche:
– le controversie in materia di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività (attualmente è prevista la sola dichiarazione di inizio attività);
– le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dall`organismo per la tenuta dell`elenco dei confidi, dall`organismo per la tenuta dell`elenco dei soggetti che possono concedere il cd. microcredito e dall`organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, organismi istituiti dal DL 141/2010 che ha modificato il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
– interviene sull`articolo 134 del Codice, stabilendo che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito anche nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni alternative comminate dal giudice amministrativo nell`ambito della sua giurisdizione sul lavori pubblici e pubbliche forniture (art. 123 del Codice amministrativo);
– modifica l`articolo 26, comma 2 del Codice, relativo alla c.d. lite temeraria – ossia ai casi in cui la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati – prevedendo che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo, anzichè al pagamento di una somma di denaro determinata in via equitativa. Viene così riproposta, in via generale per l`intero processo amministrativo, la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici limitatamente ai giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 246-bis D.Lgs 163/2006, modificato recente decreto-legge n. 70 del 2011). Conseguentemente l`art. 1, comma 3, lett. b), n. 9, dello Schema, abroga l`art. 246-bis del Codice dei contratti pubblici.
Sul provvedimento le Commissioni hanno espresso pareri con condizioni e osservazioni.
In particolare, la Commissione Affari Costituzionali del Senato, come auspicato dall`ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi ANCe”” del 28 ottobre 2011), ha espresso, tra l`altro, la seguente condizione:
“all`articolo 1, comma 1 dello Schema, sia soppressa la lettera gg), che a sua volta sopprime la previsione, contenuta nell`articolo 120 del Codicedel processo amministrativo, sul termine di decorrenza per l`impugnativa degli atti correlati alle pubbliche gare. Il correttivo elimina una previsione certa, che consente al ricorrente di identificare in modo agevole il termine di impugnativa, per introdurre una sorta di regola “caso per caso“, rimessa all`apprezzamento discrezionale del giudice e, dunque, caratterizzata da forti elementi di imprevedibilità, conseguenti alle oscillazioni giurisprudenziali che, come una diffusa casistica insegna, danno luogo a soluzioni opposte per controversie identiche, generando incertezza e, talvolta, vera disparità di trattamento””.
Entrambe le Commissioni hanno, altresì, richiesto nelle condizioni, che all`articolo 1, comma 1 dello Schema, sia soppressa la lettera f), con la quale viene modificato il comma 2 dell`articolo 26 del Codice del processo amministrativo, in tema di lite temeraria.
Le Commissioni concordano nel ritenere che tale modifica introduce una gravosa sanzione pecuniaria – destinata ad appesantire ulteriormente il già ragguardevole carico economico di chi intende avvalersi dei rimedi della giustizia amministrativa – e penalizza il diritto di difesa, apparendo in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Si allegano i Pareri espressi dalle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e Giustizia della Camera dei Deputati.

4870-Pareri espressi dalle Commissioni.pdfApri
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