In relazione all`iter del disegno di legge recante
“Interventi per il sostegno dell`imprenditorialità e dell`occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato”” (DDL 3696/C e abb.) all`attenzione, in prima lettura, delle Commissioni riunite Attività Produttive e Lavoro della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni su alcune norme del testo.
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
– Agevolazioni in materia previdenziale
L`art. 2, commi 1,2 e 4 del provvedimento consente ai soggetti specificatamente indicati, tra cui quelli che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, di avviare un`attività imprenditoriale, sia in forma individuale sia in particolari forme societarie compresa quella a responsabilità limitata, beneficiando di una apposita riduzione contributiva dell`aliquota Inps, attualmente pari al 20% per i lavoratori autonomi, a fronte del 34,98% a carico delle imprese per un lavoratore subordinato. A tali soggetti, in particolare, si verrebbe ad applicare, sull`aliquota del 20% prevista dalla L. 223/1990 una riduzione del 75%, del 50% e del 25% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno dall`inizio dell`attività.
Al riguardo, l`Associazione ha evidenziato che tale previsione normativa contribuirebbe ad accentuare il divario del costo del lavoro autonomo rispetto a quello del lavoro subordinato, accrescendo ulteriormente la percentuale di lavoratori autonomi all`interno del mercato del lavoro del comparto delle costruzioni e la, conseguente, fuoriuscita di lavoratori dal rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, ne ha auspicato l`eliminazione dal testo.
– Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Con riferimento alla norma del testo che consente, per il biennio 2011-2012, ai titolari ed ai soci di nuove imprese (con un numero massimo di cinque dipendenti esclusi gli apprendisti ed i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento) nonchè ai loro familiari, per il primo triennio di attività, di garantire le misure generali di tutela previste dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), mediante la sola applicazione di quanto previsto dall`art. 21 del medesimo TU, l`Associazione ne ha auspicato l`eliminazione.
Tale disciplina consentirebbe, infatti, alle imprese di nuova costituzione un “alleggerimento””, pur per un tempo limitato, degli adempimenti in materia di sicurezza, dovendo le stesse adempiere soltanto agli obblighi di fornitura di attrezzature conformi alla normativa in materia di sicurezza, fornitura di dispositivi di protezione individuali e del cartellino di riconoscimento (di cui all`art. 21 D.Lgs 81/2008).
– Gestione dei rifiuti
L`Associazione ha evidenziato, inoltre, la necessità di eliminare la disposizione del testo che prevede un regime semplificato per la gestione dei rifiuti pericolosi da parte delle nuove micro imprese giovanili e femminili oggetto del provvedimento. In particolare, tali tipologie di imprese vengono esonerate dall`obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all`art. 189 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell`ambiente) e viene loro consentito di adempiere agli obblighi di registrazione mediante la sola tenuta del formulari relativi al trasporto dei rifiuti stessi. Sono, inoltre, previste ulteriori semplificazioni nel caso in cui tali imprese decidano di trasportare in conto proprio i rifiuti da loro stesse prodotti ai sensi dell`art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006.
Tali disposizioni destano forti perplessità in quanto rischiano di creare, nell`ambito della gestione dei rifiuti, una disparità di trattamento con profili di illegittimità costituzionale tra imprese, e in particolare tra quelle che svolgono le medesime attività e occupano il medesimo numero di dipendenti, senza peraltro fare alcun riferimento alla tipologia di attività dalla quale derivano i rifiuti, ovvero al livello di pericolosità degli stessi o al quantitativo prodotto. Inoltre, l`esonero dall`obbligo della tenuta del registro di carico e scarico violerebbe l`art. 35 della Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che pone un preciso obbligo di registrazione cronologica e tracciabilità dei rifiuti classificati come pericolosi. Tali esenzioni risultano in contrasto, altresì, con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che diventerà operativo il prossimo anno e in riferimento al quale manca qualsiasi coordinamento.
Le proposte dell`ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.