è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre scorso il Decreto Legge n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 dicembre scorso.
Il Decreto in commento, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene disposizioni necessarie al fine di consolidare il debito pubblico, affrontare la crisi finanziaria nazionale e rispondere alle richieste provenienti dall’Europa, ed è attualmente al vaglio delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Parlamento, in vista del successivo esame dell’Aula e dell’approvazione del testo di legge definitivo.
Nel capo IV del titolo IV del Provvedimento, relativo allo sviluppo infrastrutturale, sono presenti alcune disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici. Fra le più significative, si segnalano:
– l’introduzione dell’art. 169-bis, in materia di infrastrutture strategiche, che disciplina la procedura unica per l’approvazione del progetto preliminare;
– l’introduzione di alcune misure dirette a favorire il coinvolgimento dei capitali privati nelle operazioni di concessioni e project financing, quali: la cessione di beni immobili a titolo di prezzo per raggiungere l’equilibrio economico finanziario della concessione; la gestione in via anticipata di opere direttamente connesse a quelle oggetto di concessione; l’allungamento della durata a 50 anni per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro; la possibilità per le società di assicurazioni di investire in azioni o obbligazioni emesse da società esercenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture;
– l’abrogazione dell’art. 81, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, relativo al costo del personale;
– la specificazione, in merito alle modifiche apportate dal D.L. n. 70/2011 all’art. 132 ed all’art. 169 del Codice dei contratti, in tema di limitazioni delle somme utilizzabili per varianti, secondo cui le modifiche stesse si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. Sviluppo; viene, inoltre, previsto che ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data;
– all’art. 140 del Codice dei contratti, l’aggiunta della liquidazione coatta e del concordato preventivo, nonché del recesso per informazione antimafia interdittiva, alle fattispecie o ai casi in presenza dei quali le stazioni appaltanti possono interpellare il secondo classificato in graduatoria;
– l’introduzione, nell’art. 2 del già citato Codice, della previsione già contenuta nella legge n. 180/2011 come norma di principio, secondo cui le stazioni appaltanti debbano, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, e l’ulteriore previsione secondo cui la realizzazione di grandi infrastrutture debba garantire il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;
– l’introduzione, nell’art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006, della previsione secondo cui per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55 comma 6, è obbligatoria una consultazione preliminare, in cui sia garantito il contraddittorio tra le parti;
– la previsione, nell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia a scomputo degli oneri concessori è a carico del titolare del permesso di costruire, e non è soggetta all’applicazione del Codice dei contratti.