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Nella Gazzetta Ufficiale n. 263/2011 è stato pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 - Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 – Regolamento sull’accordo di integrazione tra straniero e Stato

14 Dicembre 2011
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 263/2011 è stato pubblicato l’allegato D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 – Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 286/98, Testo unico sull’immigrazione, entrerà in vigore il prossimo 10 marzo 2012.
Il regolamento stabilisce le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione e i casi di giustificata esenzione dalla sottoscrizione, nonché l’articolazione per crediti, i casi di sospensione dell’accordo e l’istituzione della relativa anagrafe nazionale.
In base alle nuove disposizioni, lo straniero con età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è chiamato a stipulare con lo Stato un accordo di integrazione, secondo il modello riportato nell’allegato A.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo, di durata biennale e prorogabile per ulteriori dodici mesi, sono assegnati allo straniero 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata e al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Con la firma dell’accordo lo straniero si impegna a conseguire una conoscenza base (livello A2) della lingua italiana e una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione, delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia (sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali), a garantire l’obbligo di istruzione ai figli minori e aderisce alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” di cui al decreto del ministero dell’Interno del 23 aprile 2007.

Prima della scadenza del biennio, lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrà verificare la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, in assenza, sottoporre lo straniero medesimo ad un apposito test, al fine di assegnare un determinato punteggio:
– se pari o superiore a 30, l’accordo si ritiene rispettato;
– se superiore a 0 e inferiore a 30, lo straniero è tenuto a raggiungere quota 30 entro l’anno successivo;
– se pari o inferiore a 0, il permesso di soggiorno è revocato e viene adottato il provvedimento di espulsione dello straniero.

5153-D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179.pdfApri
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