CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Disposizioni per l`adempimento degli obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011“ (DDL 4623/C).
La Commissione Politiche dell`Unione Europea ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1- Allegati A e B
Viene eliminata dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B del provvedimento il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell`edilizia.
Emend. 1.1 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene conferita la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l`attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi specificatamente indicati.
Emend. 5.05 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 29 quater del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) sulla procedura per il rilascio dell`autorizzazione integrata ambientale prevedendo che tali autorizzazioni sostituiscono ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.
Emend. 5.09 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte modifiche al D.Lgs 117/2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
Emend. 5.06 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene conferita al Governo la delega ad adottare, entro 18 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall`inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
Emend. 5.07 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Al fine di assicurare una completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, viene conferita al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti concernenti la tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali.
Emend. 5.08 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene data attuazione all`art. 3 della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese. Per tali si intendono le transazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall`applicazione della disciplina i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. In particolare, viene previsto che il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi a un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l`importo dovuto e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Viene, inoltre, previsto che il Ministro dello Sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di promuovere l`adozione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronta la questione dei ritardi di pagamento e contribuisce a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
Viene, infine, conferita al Governo la delega ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE (scadenza 16 marzo 2013), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all`art. 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente, viene eliminato dall`Allegato B del provvedimento il recepimento della direttiva sopra citata.
Emend. 5.010 a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte modifiche al DPR 633/1972 (Disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE e di prevedere misure per contrastare le frodi in materia di IVA.
Conseguentemente, viene eliminato dall`Allegato B del provvedimento il recepimento della direttiva sopra citata.
Emend. 5.022 a firma di Parlamentari
Il provvedimento disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee in conformità a quanto stabilito dalla Legge 11/05 recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””.
In particolare, viene conferita al Governo la delega per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
Gli Schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell`allegato B dovranno essere trasmessi, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato per l`espressione del parere di competenza, mentre, per i provvedimenti delegati attuativi delle direttive di cui all`allegato A, tale parere è prescritto soltanto nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Tra le direttive da recepiresi segnalano:
nell`Allegato A:
– Rettifica della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell`Unione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
– 2010/18/UE del Consiglio, dell`8 marzo 2010, che attua l`accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la Direttiva 96/34/CE (scadenza 8 marzo 2012);
– 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (scadenza 27 febbraio 2012);
nell`Allegato B:
– 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell`edilizia (scadenza 9 luglio 2012) (direttiva spostata dall’emendamento di cui sopra);
– 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull`applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un`attività autonoma e che abroga la Direttiva 86/613/CEE del Consiglio (scadenza 5 agosto 2012);
– 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre 2012);
– 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell`inquinamento) – (scadenza 7 gennaio 2013);
– 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE (scadenza 1 gennaio 2013).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”” (DDL 4865/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 6 – comma aggiuntivo
Viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro cui il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze può emanare eccezionalmente, con decreto di natura non regolamentare, norme in deroga in materia di ammortizzatori per le aree non coperte dalla cassa integrazione guadagni ai sensi dell`art. 1-bis del DL 78/2010 (Provvedimenti anticrisi).
Emend. 6.41 a firma di parlamentari
Viene, tra l`altro, differito al 30 giugno 2012 il termine, previsto dall`art. 24, comma 15, del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l`equità e il consolidamento dei conti pubblici), per l`emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, con cui sono definite le modalità di concessione del beneficio previsto dal suddetto decreto legge secondo cui le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.
Viene, inoltre, esteso il suddetto beneficio ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL 201/2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all`esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale purchè ricorrano una serie di elementi specificatamente indicati.
Emend. 6.55 (nuova formulazione) dei Relatori e subemend. 0.6.55.5 a firma di parlamentari
Art. 10
Viene anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2012 il termine previsto dall`art. 1 bis del DL 154/2008 convertito dalla L. 189/2008 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adottare iniziative per assicurare interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria volti a favorire l`attività libero professionale intramuraria.
Emend. 10.9 a firma di parlamentari
Art. 11
Viene differito al 31 luglio 2012 il termine entro il quale le funzioni e i compiti trasferiti all`Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ai sensi dell`art. 36 del DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall`Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.a.
Viene, inoltre, eliminata la norma con cui si prevede la soppressione dell`Agenzia in caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all`individuazione delle unità di personale da trasferire all`Agenzia, entro il suddetto termine.
Emend. 11.48 (nuova formulazione) dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene disposta la proroga di 4 anni per gli impianti a fune di cui si prevede l`ammodernamento con i benefìci di cui all`art. 8, c. 3, della L. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive) o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza.
Emend. 11.01 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 13
Viene differito ulteriormente al 30 giugno 2012 (anzichè al 2 aprile 2012 come in origine previsto) il termine di entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dal DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo).
Viene, inoltre, previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ogni sei mesi il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI.
Emend. 13.16 (ulteriore nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene prorogato al 30 giugno 2012 il termine prima del quale non può essere operativo il SISTRI nei confronti delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi ai sensi del DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011.
Emend. 13.30 (ulteriore nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene disposta la proroga al 2012 dell`applicazione delle disposizioni di cui all`art. 11 del DL 195/2009 convertito dalla L. 26/2009 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania) in materia di TARSU e TIA.
Emend. 13.4 (ulteriore nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011.
Emend. 13.01 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 22 – commi aggiuntivi
Viene precisato che il termine previsto dall`art. 40, comma 9-ter, del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l`equità e il consolidamento dei conti pubblici) entro cui le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, devono essere completate è prorogato al 31 dicembre 2012 per quelle che alla data del 31 dicembre 2011 risultino realizzate in misura non inferiore all`80% degli investimenti ammessi e a condizione che siano completate entro il 31 dicembre 2012.
Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto della suddetta proroga, l`agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore del provvedimento. Il Ministero dello Sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all`entrata del bilancio dello Stato.
Emend. 22.3 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Al fine di prorogare a tutto il 2012 l`Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, viene previsto che entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dell`Economia e delle Finanze avvia un tavolo di consultazione tra Governo, ABI e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell`Accordo.
Emend. 22.16 a firma di parlamentari
Art. 29 – commi aggiuntivi
Viene disposta la proroga da 5 a 10 anni del termine relativo all`utilizzazione edificatoria delle aree edificabili di proprietà delle imprese ai fini dell`applicazione dei relativi benefici fiscali consistenti nell`applicazione di un`imposta sostitutiva del 19% sul plusvalore nella rivalutazione delle aree di cui all`art. 1, commi 473-476 della L. 266/2005
Emend. 29.37, 29.59, 29.86 a firma di parlamentari
Viene estesa la procedura prevista dall`art. 39 del DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per la definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l`Agenzia delle entrate alle liti pendenti al 31 dicembre 2011 (anzichè al 1 maggio 2012). Viene, inoltre, prorogato al 31 marzo 2012 il termine per il versamento in unica soluzione delle somme dovute.
Emend. 29.3 a firma di parlamentari
Viene differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 da parte degli enti locali.
Emend. 29.114 a firma di parlamentari
Il provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad assicurare la proroga o il differimento di termini in scadenza.
Per i contenuti del provvedimento si veda, in allegato, la nota riepilogativa.
Il decreto legge, che scade il 27 febbraio 2012, passa ora all`esame dell`Aula.
5357-Nota riepilogativa.pdfApri