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Necessario il nulla osta dell’Autorità per acquisire dalla SOA la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sospetti

Archivio, Opere pubbliche

Regolamentata la delazione tra SOA per le attestazioni irregolari

27 Gennaio 2012
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 12 gennaio 2012 il comunicato n. 70 del 21 dicembre 2011 con cui l’AVCP ha fornito indicazioni in merito al procedimento previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento generale sui contratti pubblici, che consente ad ogni SOA di poter verificare l’operato degli altri Organismi di attestazione, previo rilascio di un nulla osta da parte dell’Autorità di vigilanza.
Il nulla osta consente l’accesso alla documentazione e agli atti sulla base dei quali è stato emesso l’attestato di sospetta regolarità e, più in particolare, permette di verificare il possesso dei requisiti dell’impresa qualificata, di cui agli articoli 78 (requisiti generali) e 79 (requisiti speciali) del Regolamento generale.
Tale possibilità è, tuttavia, riservata alle SOA di cui l’impresa attestata sia stata già cliente (art. 3), avendo sottoscritto con questa un contratto di attestazione ai sensi del citato Regolamento; ciò indipendentemente se ne sia conseguito o meno un attestato.
La ratio della norma sta nel consentire alle SOA che non abbiano attestato un’impresa, o che ne conoscano le modeste potenzialità, di poter verificare l’effettiva consistenza delle attestazioni rilasciate da altri soggetti.
La norma si propone, quindi, di impedire alle imprese di poter “bandire” una gara tra più SOA in modo da ottenere, indipendentemente dalla legittimità dell’attestato, il massimo possibile in termini di qualificazione, o di poter sottoscrivere un nuovo contratto con una seconda SOA successivamente al diniego dell’attestazione da parte della prima o, più frequentemente, dopo una risoluzione consensuale del contrattato stipulato con una SOA troppo rigida.
In concreto, la norma, che nasce per impedire il rilascio delle c.d. attestazioni “facili”, desta qualche perplessità sotto il profilo della concorrenza, poiché, partendo da una presunta (e opinabile) opacità del comportamento dell’impresa, sembrerebbe congelare il mercato, sottoponendo l’impresa stessa, insoddisfatta per qualsiasi motivo della vecchia SOA, a possibili ritorsioni in caso si rivolga ad altri Organismi di attestazione.
Ne discende la delicatezza del ruolo dell’Autorità che ricevuta una domanda di nulla osta dovrà ben valutarne la motivazione, analizzando accuratamente anche quanto presentato dalla SOA a comprova di aver effettuato ogni verifica possibile in merito alle presunte irregolarità (art. 4). A titolo esemplificativo, l’Autorità cita, quale mezzo di verifica, la consultazione della banca dati Accredia (per la verifica della certificazione di qualità), il Casellario informatico (per verificare la presenza di annotazioni ostative alla qualificazione), il Forum SOA (nel quale compaiono i procedimenti sanzionatori in corso).
Della valutazione sulla sussistenza del fumus, ovvero della possibile fondatezza delle presunte irregolarità, è incaricata l’Unità Organizzativa (U.O.) dell’Ufficio per la Vigilanza sull’Attività di Attestazione (U.V.A.), che informerà la SOA vigilata e, per conoscenza, l’impresa titolare dell’attestazione, assegnando un termine di 10 giorni per evidenziare eventuali ostacoli formali all’accesso (artt. 5.1 e 5.2).
Entro il termine di 30 giorni la Direzione Generale rilascia il nulla osta o rigetta l’istanza, informandone le parti interessate. Nel primo caso, l’Autorità assegna il termine di 30 giorni per l’acquisizione dei documenti presso l’altra SOA e 30 giorni per le verifiche del caso. Scaduto il termine, la SOA richiedente dovrà, comunque, fornire all’Autorità una relazione conclusiva sull’esito delle verifiche.
Qualora dalla relazione risulti che l’attestazione sospetta sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal Regolamento, l’U.O. avvia il procedimento per l’annullamento dell’attestazione oggetto di verifica ai sensi dell’art. 75, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
La possibilità di difesa dell’impresa e della SOA interessate sono limitate:
  1. in fase istruttoria ai documenti, informazioni e chiarimenti che possono essere richiesti dal Responsabile del procedimento (art. 6.1) ;
  2. in audizione, qualora il Consiglio dell’Autorità ritenga opportuno interloquire prima dell’adozione del provvedimento finale (art. 6.2);
  3. successivamente all’audizione nelle controdeduzioni, presentate nei 10 giorni successivi alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
All’esito negativo per l’impresa della relativa deliberazione consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento:
  • il Consiglio dispone l’annullamento dell’attestazione nell’ambito dei poteri di cui all’art. 6, comma 7, lettera m) del Codice dei Contratti Pubblici (art. 6);
  • la notizia è inserita nel casellario informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 207/2010 (art. 6);
  • l’U.O. competente avvia l’eventuale procedimento sanzionatorio per l’applicazione delle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (vedi regolamento AVCP pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91) (art. 7).
Il provvedimento finale è, altresì, trasmesso all’impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.

5397-Regolamento AVCP in materia di procedimento.pdfApri

5397-Comunicato AVCP 70-2011.pdfApri
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