Con l’allegata nota protocollo n. 621/12 il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai contratti di solidarietà difensivi ed in particolare modo alla parte in cui l’articolo 5, co. 10 del D.L n. 148/93 stabilisce che nei contratti difensivi vengono individuate anche le modalità attraverso le quali l’impresa, se versa in una situazione di temporanea difficoltà, può aumentare le ore di lavoro contrattualmente fissate in misura ridotta.
Il dicastero ha evidenziato, al riguardo, come la determinazione delle modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.
Relativamente alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota ministeriale ricorda che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro che solo l’azienda è in grado di valutare.
Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.
Le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non debbono avere carattere di eccezionalità o di urgenza. Tali ultimi requisiti sono infatti richiesti solo nell’ipotesi in cui l’azienda utilizzi prestazioni straordinarie e non nei casi in cui le prestazioni rientrino nel normale orario contrattuale.
Ad ogni modo, la nota ministeriale ricorda che dal momento che queste situazioni generano un risparmio per la finanza pubblica, poiché in tali circostanze si determina una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale, l’onere dell’allungamento dell’orario grava sulle casse dell’azienda, la quale è tenuta al conseguente pagamento dei contributi in forma piena.
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