Per opportuna informativa, si trasmettono le ultime Comunicazioni della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
Con la n. 481, viene data notizia del rinnovo, per l`anno 2012, della polizza assicurativa per la copertura del rischio professionale relativo al rilascio del Durc.
La Comunicazione n. 482 rende le indicazioni operative connesse alla Delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità (cfr. news Ance n. 1510 del 28 novembre 2011) sulla verifica di congruità.
Si tratta, in particolare, dell`inserimento di nuovi campi nel modello di denuncia, necessari per una corretta verifica secondo quanto stabilito dalle parti con la citata Delibera; della necessità che le Casse Edili diano informazione alle imprese che, dalla denuncia del mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo complessivo superiore ai 70.000 euro; che sempre dalla denuncia del mese di aprile le Casse si dovranno dotare di un “contatore di congruita””` che consentirà alle Casse stesse e all`impresa principale interessata di monitorare mensilmente l`avviamento degli indicatori di congruità.
Si informa in proposito che la Cnce, con Lettera circolare n. 4/2012, ha dato notizia della disponibilità – nell`area amministrativa del Mut – della documentazione relativa alla versione 2.1 dell`applicativo, modificato in relazione alle innovazioni introdotte con la Comunicazione n. 482.
La Comunicazione n. 483 ha per oggetto i contributi sanitari: a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012, le imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali, anche la parte del contributo versato alla Cassa Edile afferente le prestazioni sanitarie.
Resta ferma l`esclusione dall`imponibile fiscale delle parti del contributo relative alle prestazioni per malattia e infortunio e alla gestione della Cassa Edile.
L`ultima Comunicazione, la n. 484, informa le Casse Edili che il Ministero del Lavoro, con lettera del 16 gennaio della Direzione generale per l`attività ispettiva, ha risposto al quesito formulato dalle parti sociali del settore in materia di non autocertificabilità del Durc (cfr. news Ance n. 18 del 16 gennaio 2012).
Per completezza si uniscono, altresì, le Lettere circolari della Cnce n. 2/2012 (bonifici domiciliati) e n. 3/2012 ( sportello unico Durc).
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