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Dal primo gennaio 2012 in vigore la nuova normativa in materia di autocertificazione: ANCE analizza le novità introdotte e fornisce una prima valutazione sugli effetti della riforma

Archivio, Opere pubbliche

Stop alla certificazione: meno oneri per le imprese ma rodaggio difficile

3 Febbraio 2012
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Come noto, dal primo gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall’art. 15 della legge 11 dicembre 2011 n. 183 ( legge di stabilità 2012).
Le nuove norme hanno introdotto l’obbligo per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di richiedere ai soggetti privati unicamente le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti di notorietà, limitando la validità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione ai soli rapporti tra privati.
Riassumendo brevemente le novità introdotte in materia di semplificazione, si sottolineano in particolare i seguenti aspetti.
Obbligatoria Sostituzione di Certificazioni Con Dichiarazioni Sostitutive
La validità dei certificati rilasciati dalle amministrazioni è stata limitata ai soli rapporti tra privati, statuendo, per i rapporti intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di sostituire i certificati e gli atti di notorietà con dichiarazioni sostitutive elencate rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del DPR 445 2000 (articolo 40 comma 01).
A rafforzare tale obbligo viene inoltre previsto che , ogni qual volta l’amministrazione proceda al rilascio di un certificato, è tenuta ad apportare su di esso a pena di nullità la seguente dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.( articolo 40 comma 02).
In coerenza con tale nuova impostazione, l’articolo 43 è stato emendato introducendo l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive relative non soltanto a certificati bensì anche ad atti di notorietà.
Per quanto concerne la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva al DURC, tale possibilità deve ritenersi preclusa alla luce delle indicazioni fornite della recente circolare del Ministero del lavoro del 16/01/2012, in relazione al nuovo articolo 44 bis del decreto in esame, a norma del quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle amministrazioni….”.
Rimandando, per un commento approfondito sulla questione, alla nota predisposta dal servizio relazioni industriali dell’Ance, si ritiene tuttavia opportuno ribadire in questa sede che, secondo l’interpretazione espressa dal Ministero, l’art. 44 bis si limita a descrivere la modalità di acquisizione e gestione del DURC, non potendo dunque esso ricomprendersi tra quelle dichiarazioni che, ex art. 46, insistono su stati, fatti o qualità personali. Ciò in quanto il rilascio del DURC presuppone complesse valutazioni contabili da parte dell’istituto previdenziale non effettuabili dal privato.
Violazione dei doveri d’ufficio
Secondo la nuova normativa, costituisce violazione del dovere d’ufficio la richiesta o l’accettazione di certificati o atti di notorietà, nonché il rilascio di certificati privi della apposita dicitura di cui al secondo comma dell’articolo 40. ( articolo 74).
Viene dunque rafforzato, anche sotto il profilo sanzionatorio, l’obbligo da parte di una amministrazione o di un concessionario di servizio pubblico di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà.
Istituzione di un ufficio responsabile presso le amministrazioni certificanti
Al fine di rendere maggiormente snelli i meccanismi di controllo e di accertamento, le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile volto a verificare e garantire la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
A tale ufficio sono attribuiti compiti di pubblicità in relazione alle misure organizzative adottate per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli.
La mancata effettuazione del controllo entro trenta giorni dalla richiesta viene sanzionata quale violazione del dovere d’ufficio, venendo inoltre tale comportamento preso in considerazione per la valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione (articolo 72)
******
L’intervento emendativo ora descritto, volto a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, ha tuttavia evidenziato, in ambito applicativo, evidenti difficoltà di coordinamento tra le amministrazioni certificanti, da un lato, e le stazioni appaltanti e le SOA ,dall’altro, con conseguenti ritardi nell’effettuazione dei debiti controlli nei tempi previsti dalle norme attualmente vigenti.
Si riporta tuttavia all’attenzione delle imprese che, superato un iniziale momento di disagio dovuto a problemi organizzativi interni alle pubbliche amministrazioni, la manovra presentata, prevedendo una forte responsabilizzazione dei committenti pubblici nonché delle amministrazioni certificanti, è idonea a concretizzare un rilevante snellimento burocratico nonché una notevole diminuzione di costi, in concordanza, dunque, con le istanze sollevate dal mondo imprenditoriale di alleggerire i vincoli a carico delle imprese.
Ciò considerato, si ritiene che, per quanto concerne l’accertamento circa l’insussistenza di situazioni rilevanti ai fini della verifica antimafia, con l’entrata in vigore della nuova normativa le Camere di commercio non siano più autorizzate a rilasciare i certificati contenenti la dicitura antimafia di cui all’ articolo 9 del DPR . 252 del 3 giugno 1998, con la conseguenza che solo le amministrazioni potranno richiedere alla prefettura la comunicazione, ovvero la certificazione antimafia.
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