è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio scorso il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Il Decreto in questione, definito “Cresci Italia”, contiene alcune importanti disposizioni di interesse per il settore delle opere pubbliche, ed è attualmente all’esame del Senato in vista della sua conversione in Legge.
Fra le novità più rilevanti del Decreto, meritano di essere segnalate le seguenti:
– l’art. 2, in cui è prevista la costituzione di un “Tribunale delle Imprese”; la norma prevede, in buona sostanza, la costituzione presso i tribunali e le corti d’appello, di Sezioni specializzate in materia d’impresa, competenti anche in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, di cui sia parte una società e quando sussista la giurisdizione del giudice ordinario. La disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto dopo il 23 aprile 2012;
– l’art. 25, in materia di servizi pubblici locali, che stabilisce che le società affidatarie “in house”, le aziende speciali e le istituzioni debbano essere assoggettate al patto di stabilità interno e debbano applicare il Codice dei contratti pubblici per l’acquisto di beni o servizi. Nella stessa disposizione viene abbassata la soglia per l’affidamento “in house” dei servizi pubblici locali, che viene portata da 900.000 euro a 200.000 euro.
La norma in commento prevede, poi, un meccanismo di premialità per gli enti pubblici che affidino i servizi pubblici locali mediante procedure ad evidenza pubblica. Vengono rafforzati, inoltre, i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di servizi pubblici locali. Da ultimo, si stabilisce l’obbligo di gara anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.
– l’art. 41, che, sostituendo l’art. 157 del Codice dei contratti, prevede la possibilità, per le società di progetto, di emettere delle obbligazioni di progetto, c.d. “project bond”, per la realizzazione di infrastrutture. La norma in commento stabilisce che tali obbligazioni possano essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, fino all’avvio dell’infrastruttura da parte del concessionario. Dette obbligazioni, inoltre, possono essere emesse senza garanzia ipotecaria, purché siano sottoscritte da investitori autorizzati ad operare sui mercati finanziari;
– l’art. 43, che, al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri, stabilisce il principio secondo cui deve ricorrersi in via prioritaria alle procedure in materia di finanza di progetto, di cui all’art. 153 del Codice dei contratti, volte alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie;
– la nuova figura del contratto di disponibilità, disciplinato dal nuovo art. 160-ter del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 44 del D.L. in commento. Il contratto di disponibilità prevede la costituzione di un’opera privata e la sua successiva messa a disposizione dell’amministrazione per l’esercizio di un servizio pubblico, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Quest’ultimo consiste in un canone di disponibilità, nell’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera non superiore al 50% del costo di costruzione dell’opera, ed in un eventuale prezzo di trasferimento (tali ultime due ipotesi nel caso in cui al termine del periodo pattuito col privato la stazione appaltante voglia acquisire in proprietà il bene).
La procedura, che prevede la pubblicazione di un bando, pone a base di gara un capitolato prestazionale, in cui l’amministrazione aggiudicatrice delinea le caratteristiche dell’opera che intende acquisire e le modalità di determinazione dei canoni. Le offerte dei partecipanti (che, a loro volta, devono possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e di qualificazione degli operatori economici), saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Spettano all’affidatario sia la progettazione definitiva ed esecutiva, che le eventuali varianti in corso d’opera, mentre l’attività di collaudo spetta alla stazione appaltante;
– l’art. 46, in cui viene stabilito che le modalità attuative del dialogo competitivo, di cui all’art. 58 del Codice dei contratti, debbano essere definite dal Regolamento di attuazione;
– con riferimento all’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, l’art. 49 ne stabilisce la regolamentazione con Decreto del Ministero dell’ambiente, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in commento;
– l’art. 50 apporta innovazioni in materia di concessioni di costruzione e gestione delle opere pubbliche. La disposizione, intervenendo sull’art. 144 del Codice dei contratti, stabilisce che i bandi di gara, lo schema di contratto ed il piano economico finanziario debbano garantire adeguati livelli di bancabilità dell’opera. Inoltre, con riferimento alle ipotesi di subentro nel rapporto concessorio, di cui all’art. 159 del Codice, viene previsto che il soggetto subentrante debba possedere i requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando, avendo riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
– l’art. 51, poi, innalza dal 40% al 50% la percentuale dei lavori che, ai sensi del comma 25 dell’art. 253 del Codice dei contratti, devono essere affidati a terzi dai titolari delle concessioni autostradali già assentite alla data del 30 giugno 2002. La disposizione in commento si applica a partire dal 1° gennaio 2015;
– l’art. 52 che, intervenendo sull’art. 128, comma 6, del Codice, stabilisce che per i lavori di importo inferiore al milione di euro, sia richiesto almeno lo studio di fattibilità per l’inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche. Per i lavori di importo superiore, invece, è richiesta almeno l’approvazione del progetto preliminare;
– sempre l’art. 52 introduce forme di semplificazione nella redazione nonché nell’approvazione dei progetti; anzitutto,mediante modifica dell’art. 93 del Codice dei contratti, prevedendo che risulti consentita l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso, e sempre che siano rispettati i requisiti di conformità e di qualità dell’opera. Inoltre, innovando l’art. 97 del Codice, viene stabilito che le stazioni appaltanti possano approvare progetti di livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto sarebbe previsto dalla normativa vigente in materia, per ottenere le approvazioni proprie delle fasi progettuali omesse;
– l’art. 54 prevede che gli enti locali possano attivare prestiti obbligazionari garantiti da immobili di loro proprietà, per finanziare singole opere pubbliche;
– da ultimo, in materia di infrastrutture strategiche, gli artt. 42 e 55 introducono, rispettivamente, forme di snellimento nella disciplina del promotore nonché in materia di affidamento delle concessioni.
Le novità descritte sono riassunte nel quadro sinottico, allegato alla presente news.
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