Sono stati pubblicati, con la circolare 3/2012, i chiarimenti del Ministero del Lavoro sull’operatività dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell’appaltatore o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali chiarimenti, richiesti dall’Ance, risolvono finalmente l’annosa questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell’esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell’appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.
Premesso, quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, il dicastero ha chiarito quanto segue.
1) Quando opera l’intervento sostitutivo
– L’intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
– L’intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell’art. 4 secondo il quale: “ in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.
2) Come opera la ripartizione dei versamenti
Nel caso in cui l’importo delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell’intervento sostitutivo, quest’ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalità dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.
3) Comunicazione dell’intervento sostitutivo
E’ stata individuata l’opportunità che le stazioni appaltanti diano un’immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell’intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell’importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.
4) L’intervento sostitutivo in caso di subappalto
L’intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell’appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell’appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l’intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.
5) L’intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali
Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l’intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
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