Sulla scia dell`Avviso Comune firmato ad agosto 2009 tra Ministero dell`Economia, Abi, e Associazioni di imprese, lo scorso 28 febbraio, è stato siglato un accordo, “”Nuove misure per il credito alle piccole medie imprese”” per cercare di allentare la morsa del credit crunch che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.
Il nuovo Accordo, a cui le imprese potranno aderire fino al 31 dicembre 2012, prevede i seguenti interventi finanziari:
• Operazioni di sospensione dei finanziamenti: rientrano in quest`ambito la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “”immobiliare”” e “”mobiliare””.
Tali operazioni di sospensione del pagamento delle rate non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l`applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall`Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.
• Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all`anticipazione di crediti certi ed esigibili.
Il tasso d`interesse applicato sarà lo stesso di quello previsto dal contratto originario solo nel caso in cui il piano residuo di ammortamento, comprensivo dell`allungamento, non risulti superiore ai tre anni, oppure se l`operazione gode della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall`Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all`allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
• Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: tali operazioni sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall`impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all`aumento dei mezzi propri realizzati dall`impresa.
L`accordo prevede anche un impegno tra le parti a valutare, nei prossimi due mesi, la possibilità di definire un futuro documento integrativo riguardante: il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini, il sostegno a progetti di investimento, il consolidamento delle passività, lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A..
Il nuovo Accordo è destinato alle piccole e medie imprese operanti in Italia di tutti i settori che, al momento della presentazione della domanda, sono classificate `in bonis`, ossia non hanno, nei confronti della banca, sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni.
In allegato è disponibile il testo dell`Accordo sulle nuove misure per il credito alle PMI
Sulla scia dell`Avviso Comune firmato ad agosto 2009 tra Ministero dell`Economia, Abi, e Associazioni di imprese, lo scorso 28 febbraio, è stato siglato un accordo, “”Nuove misure per il credito alle piccole medie imprese”” per cercare di allentare la morsa del credit crunch che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.
Il nuovo Accordo, a cui le imprese potranno aderire fino al 31 dicembre 2012, prevede i seguenti interventi finanziari:
• Operazioni di sospensione dei finanziamenti: rientrano in quest`ambito la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “”immobiliare”” e “”mobiliare””.
Tali operazioni di sospensione del pagamento delle rate non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l`applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall`Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.
• Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all`anticipazione di crediti certi ed esigibili.
Il tasso d`interesse applicato sarà lo stesso di quello previsto dal contratto originario solo nel caso in cui il piano residuo di ammortamento, comprensivo dell`allungamento, non risulti superiore ai tre anni, oppure se l`operazione gode della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall`Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all`allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
• Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: tali operazioni sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall`impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all`aumento dei mezzi propri realizzati dall`impresa.
L`accordo prevede anche un impegno tra le parti a valutare, nei prossimi due mesi, la possibilità di definire un futuro documento integrativo riguardante: il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini, il sostegno a progetti di investimento, il consolidamento delle passività, lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A..
Il nuovo Accordo è destinato alle piccole e medie imprese operanti in Italia di tutti i settori che, al momento della presentazione della domanda, sono classificate `in bonis`, ossia non hanno, nei confronti della banca, sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni.
In allegato è disponibile il testo dell`Accordo sulle nuove misure per il credito alle PMI
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