Forniti dall'Inps alcuni chiarimenti in merito all'anzianità aziendale in caso di successione di appalti, ai fini della concessione della Cigs e della mobilità, anche in deroga.
L`Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, di cui si allega copia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al computo dell`anzianità aziendale e lavorativa, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.
Al riguardo l`Istituto, già con la precedente circolare n. 148/98, aveva chiarito, con riferimento alla prestazione di mobilità ordinaria, che per i lavoratori transitati da un`impresa appaltatrice all`altra, l`anzianità aziendale venisse valutata con riferimento all`Ente appaltante, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici.
L`Inps ha ora esteso i criteri adottati per la mobilità ordinaria anche alle ipotesi di crisi aziendali temporanee o di lunga durata ed in particolare in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, sia previsto il computo dell`anzianità aziendale.
In merito, si ricorda che l`art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, prevede quale requisito soggettivo un`anzianità lavorativa presso l`impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e che l`art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiede, per l`indennità di mobilità, un`anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
In virtù di quanto sopra l`Inps conferma che: “nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un` impresa all`altra per successione di appalti, l`anzianità aziendale ai soli fini per la concessione della Cigs e della indennità di mobilità, anche in deroga, deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nelle ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all`art. 2112 del c.c.“.
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