è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 16/2012 recante “Semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”” (
DDL 3184/S)
– Relatori Sen. Antonio Azzollini del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Mario Baldassarri del Gruppo parlamentare Api-Fli).
Tra le principali misure previste:
Rateizzazione dei debiti tributari (art. 1 co. 1 e 2)
Viene abrogato il comma 7, dell`articolo 3-bis del Dlgs 462/1997, secondo il quale in caso di decadenza dalla rateazione – prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità – il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione.
Viene modificato il sistema di rateazione, per momentanea difficoltà economica, prevedendo all`articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973:
– la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
– la decadenza dal beneficio della rateizzazione solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive e non più solo per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma;
– possibilità per l`agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nell`ipotesi di mancato accoglimento dell`istanza di rateazione o in caso di decadenza dal beneficio della dilazione. Sono fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione.
Modifiche al Codice dei contratti pubblici sui requisititi di partecipazione alle gare (art. 1 comma 5 e 6)
Viene modificato l`articolo 38 del Dlgs 163/2006, specificando che costituiscono violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse – tali da escludere la partecipazione alle gare – quelle relative all`obbligo di pagamento di debiti certi, scaduti ed esigibili. Al riguardo, vengono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, alla data di entrata in vigore del provvedimento, in coerenza con tale disposizione.
Tale disposizione è volta a consentire la partecipazione alle gare di appalto del contribuente che abbia ottenuto la rateizzazione del suo debito tributario e che in mancanza di tale espressa previsione sarebbe, invece, escluso perchè considerato inadempiente.
Comunicazioni fiscali (art. 2 co. 1)
Viene consentita al contribuente, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, la presentazione della comunicazione ovvero l`assolvimento di altro adempimento formale – previsti per le fruizione di benefici di natura fiscale o l`accesso a regimi fiscali opzionali – anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell`inizio dell`accertamento. In tali ipotesi, il contribuente pagherà una sanzione minima di 258 euro.
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 2 co. 6)
Viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio di quest`anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all`obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l`importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l`obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.
Tracciabilità (art. 3 co. 3)
Viene differito al 1° maggio 2012 il temine di cui all`art. 2, comma 4 lett. c, del DL 138/2011 convertito dalla L 148/2011, per il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 Euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.
Limiti di pignorabilità (art. 3 co. 5)
Vengono modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio o salario: fino a 1/10 per importi fino a 2.000 euro; fino a 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro; 1/5 oltre i 5.000 euro.
Viene fissata a 20.000 euro la soglia unica al di sotto della quale non è possibile avviare l`espropriazione immobiliare.
Fiscalità locali (art. 4 co. 1, 3, 4 e 12)
Viene modificato il termine di cui all`art. 14, comma 8, del Dlgs 23/2012, fissato, ai fini dell`acconto, per la pubblicazione sul sito del Ministero dell`Economia e delle Finanze delle deliberazioni di variazione dell`aliquota relativa all`addizionale, prevedendo che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre, anzichè il 31 dell`anno a cui la delibera afferisce.
Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo dell`1 per mille della quota di gettito dell`imposta municipale propria (IMU) spettante al Comune ai sensi dell`articolo 13 del Dl 201/2011, convertito dalla L 214/2011, è versato dall`Ente entro il 30 aprile di ogni anno, all`ANCI.
Vengono abrogati il comma 30 dell`articolo 77-bis e il comma 19 dell`articolo 77-ter del DL 112/2008, convertito dalla L 133/ 2008, nonchè l`articolo 1, comma 123, della L 220/2010 che disponevanola sospensione del potere degli Enti locali e delle Regioni di aumentare le aliquote, le addizionali e le tariffe dei tributi. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all`anno d`imposta 2012, emanate prima dell`approvazione del provvedimento.
Viene affidata a un provvedimento del direttore dell`Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell`IRAP, relative a periodi d`imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell`art. 38 del D.P.R. 602/73.
Studi di settore (art. 8, co. 4 e art. 5,c o. 1)
Viene riscritta la lett.d-ter, del co.4 dell`art.39 del DPR 600/1973, prevedendo l`applicabilità dell`accertamento induttivo nei casi di:
– omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore,
-indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti,
-infedele compilazione dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Tale disposizione si applica agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre la previgente formulazione della lett.d-ter resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.
In tal ambito, viene prevista la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale, entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo, eventuali integrazioni agli Studi di Settore, di cui all`articolo 1, comma 1-bis, del DPR 195/1999, per il periodo di imposta 2011.
Destinatari delle disposizioni in materia di finanza pubblica (art. 5 co.7)
Viene modificato l`articolo 1 della L 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), per chiarire che tra i soggetti interessati all`applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l`anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell`elenco oggetto del comunicato dell`ISTAT in data 24 luglio 2010, nonchè a decorrere dall`anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell`elenco oggetto del comunicato del 30 settembre 2011, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all`articolo 1, comma 2, del DLgs 165/2001.
Attività e certificazioni in materia catastale (art. 6 co. 1)
Viene modificato l`articolo 64 del Dlgs 300/1999, prevedendo che l`Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, di cui all`articolo 15 della legge 241/1990, che prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall`Agenzia. Restano salve le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell`Agenzia del demanio.
Viene esclusa l`applicabilità della disciplina in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l`esecuzione di formalità ipotecarie nonchè ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall`Agenzia del territorio.
Tares (art. 6 co. 2)
Viene modificato il comma 9, dell`art. 14 del DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011, sull`istituzione della Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, corrisposto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell`80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d`estimo delle unità immobiliari urbane.
La norma prevede, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale o con attribuzione di rendita presunta, che sia determinata dall`Agenzia del territorio una superficie convenzionale sulla basedegli elementi di consistenza in proprio possesso.
Deducibilità costi da reato (art.8, co.1 e 3)
Viene sostituito integralmente il co.4-bis dell`art.14, della legge 537/1993, prevedendo che l`indeducibilità riguarda i costi direttamente connessi al compimento dei soli reati più gravi, consistenti in atti o attività qualificabili come “delitto non colposo”” (per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l`azione penale), facendo così salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei “delitti colposi””, in ragione della non intenzionalità del reato commesso.
Nelle ipotesi di “delitti non colposi””, per i quali vige il regime di indeducibilità dei costi, viene altresì specificato che, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi.
Controllo tassazione dei redditi da locazione (art. 8 co 10)
Viene modificato il DPR 131/1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l`imposta di registro) prevedendo che l`imposta relativa alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti sono richiesti a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
Compensazione IVA (art. 8, co. 18-20)
Viene abbassato da 10.000 a 5.000 euro la soglia dei crediti IVA liberamente compensabili, di cui all`art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Pertanto, per i crediti superiori a 5.000 euro, la compensazione, ai fini IVA, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno, può essere effettuata esclusivamente attraversi i Servizi telematici dell`Agenzia delle Entrate a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell`istanza da cui il credito emerge.
Con successivo Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate possono essere stabili i termini e le modalità attuative della disposizione
Partite Iva Inattive (art. 8 co. 9)
Viene modificato il DPR 633/1972 prevedendo l`invio in modo automatico, da parte dell`Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l`invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall`analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinchè l`Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d`ufficio della partita IVA.
Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l`Agenzia procede d`ufficio alla cessazione della partita IVA ed all`iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Contabilità semplificata (art. 8 co. 14)
Viene abrogato l`art. 14, comma 10, della legge 183/2011 che prevede per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili la possibilità di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
Case all`estero, modifiche Imu (art. 8, co. 16 lett.e)
Viene modificato l`art. 19 della DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che istituisce un`imposta sul valore degli immobili situati all`estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Viene previsto che l`imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili e che non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Il valore è costituito dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l`immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell`assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. In mancanza di questo, si assume il costo d`acquisto risultante in atto, o, in assenza di quest`ultimo, il valore di mercato.
Capitali scudati (art. 8 co. 17)
Il pagamento dell`imposta di bollo annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione, di cui all`art. 19 del DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio del corrente anno.
Per gli approfondimenti sul provvedimento si veda, in allegato, la News inserita nell`Area tematica “Fiscalita””`.