è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Attività Produttive del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 29/2012 recante “Integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214“, (
DDL 3221/S -Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD).
Tra le principali misure previste:
Limiti alla nullità delle clausole bancarie
Viene modificato l`articolo 27-bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, che
sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonchè del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
Al riguardo, la nullità viene limitata alle sole clausole che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell`articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 385/1993.
Costituzione Osservatorio sull`erogazione del credito alle imprese
Viene prevista la costituzione, presso il Ministero dell`economia e delle finanze, di un Osservatorio sull`erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull`attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l`accesso al credito delle medesime imprese.
Per quanto concerne la composizione dell`Osservatorio, viene previsto che allo stesso partecipino: due rappresentanti delpredetto Ministero, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppoeconomico e uno della Banca d`Italia. Possono, inoltre, essere invitate a intervenire,senza diritto di voto, l`Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.
Per quanto concerne l`attività, l`Osservatorio può chiedere alla Banca d`Italia, all`Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Lo stesso si attiva d`ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l`ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca.
Le banche, da parte loro, sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.
L`Osservatorio, inoltre, promuove – sentita l`Associazione bancaria italiana – la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese.