L`Aula del Senato ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (
DDL 3194/S, Relatori Sen. Andrea Pastore del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Maria Fortuna Incostante del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce con alcune modifiche le disposizioni approvate dalla Commissione Affari Costituzionali in sede referente.
Tra le norme introdotte si evidenziano le seguenti:
– l’eliminazione dalla Tabella A del testo, contenente un elenco di norme da sopprimere, la disposizione sull’utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile di cui all`art. 5, comma 5 quinquies, della L. 225/1992 per far fronte alle emergenze conseguenti a calamità naturali;
– la modifica dell`art. 44 del testo sulle semplificazioni in materia di interventi di lieve entità prevedendo che l`emanazione, entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento, di disposizioni modificative ed integrative del regolamento, di cui all`art. 146, c. 9, del Dlgs 42/2004, sulle procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità, avviene al fine di “precisare””, anzichè “rideterminare e ampliare””, le ipotesi di interventi di lieve entità. Viene, altresì, soppressa la norma che escludeva le sanzioni penali nel caso di lavori eseguiti, in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico.
Tra le norme confermate si evidenziano, in particolare, le seguenti:
– Viene modificato l`art. 10 del provvedimento sui parcheggi pertinenziali, con l`introduzione della possibilità di cedere i parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, previa espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune ovvero quando quest`ultimo abbia autorizzato l`atto di cessione.
– Viene disposta l`acquisizione d`ufficio del documento unico di regolarità contributiva, da parte delle amministrazioni pubbliche, con le modalità di cui all`articolo 43 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nell`ambito dei lavori pubblici e privati dell`edilizia.
– Viene modificato l`art. 53 del provvedimento che disciplina l`approvazione del “Piano nazionale di edilizia scolastica“, specificando che l`adozione del Piano – a cura del Cipe, su proposta dei Ministeri competenti e previa intesa in Conferenza Unificata – avverrà anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della L. 23/1996. Viene, altresì, chiarito che il piano comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
Tra gli interventi previsti per l`attuazione del Piano viene aggiunta la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall`articolo 3, comma 15-ter, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti).
– Viene integrato l`art. 21del provvedimento sulla responsabilità solidale negli appalti, prevedendo che il committente imprenditore o datore di lavoro, ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all`appaltatore, può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell`appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l`azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l`infruttuosa escussione del patrimonio dell`appaltatore. La relativa eccezione può essere sollevata anche se l`appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell`appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l`azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Il Decreto legge, in scadenza il 9 aprile 2012, torna ora alla terza, definitiva, lettura della Camera dei Deputati.
Per i contenuti delle modifiche approvate dalla Camera dei Deputati si veda precedente del 9 marzo 2012.
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 21 febbraio 2012.