Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla attività esercitabile dalle agenzie del lavoro e dai soggetti abilitati, ai sensi degli articoli 4 e 6 d.lgs. n. 276/2003
Il Ministero del lavoro, con l`allegato interpello n. 37/2012, ha fornito chiarimenti in ordine alla attività esercitabile dalle agenzie del lavoro e dai soggetti abilitati, ai sensi degli articoli 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003.
Il dicastero, nel rammentare la definizione di “attività di intermediazione”” di cui all`art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto, ha precisato che, ai fini autorizzativi, la stessa non ricomprende attività differenti da quelle espressamente indicate.
Pertanto, per i soggetti sopra richiamati, non risulta possibile lo svolgimento di servizi o corsi formativi su tematiche amministrative o previdenziali, a meno che gli stessi non siano “finalizzati all`inserimento lavorativo””.
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