CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del
3 aprile u.s. n. 21, ha esaminato, tra l`altro, alcune leggi regionali di cui ha deliberato la non impugnativa, tra cui la legge della Regione Liguria n. 1 del 7 febbraio 2012, “Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri””.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del
6 aprile 2012, n. 22, ha approvato, in via definitiva, tra l`altro, i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo su Roma Capitale che ha acquisito l`intesa della Conferenza unificata e i pareri delle Commissioni parlamentari. Lo Schema approvato dal Consiglio dei Ministri interviene sulle seguenti tematiche:
– conferimento delle funzioni amministrative a Roma Capitale. Lo Schema disciplina le sole funzioni che rientrano nella competenza dello Stato. Si tratta delle funzioni in materia di concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, di quelle relative a sviluppo economico e sociale (con particolare riferimento al settore produttivo e turistico) e di quelle in materia di protezione civile. Spetterà alla Regione Lazio conferire le ulteriori funzioni che rientrano nell`ambito di competenza legislativa regionale;
– disciplina dei raccordi istituzionali, del coordinamento e della collaborazione tra Roma Capitale e le altre amministrazioni centrali e territoriali (in particolare, per queste ultime, la Regione Lazio e la Provincia di Roma);
– un disegno di legge, che disciplina le modalità di elezione di secondo grado dei Consigli provinciali e dei Presidenti della Provincia.
Il nuovo “modello elettorale provinciale”” è di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza. Gli elementi che lo caratterizzano sono:
– elezione contestuale del Consiglio provinciale e del suo Presidente;
– elettorato passivo riservato ai Sindaci e consiglieri in carica al momento della presentazione delle liste e della proclamazione;
– ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata a una lista di candidati al Consiglio provinciale;
– i votanti possono esprimere fino a due preferenze: se decidono di esprimere la seconda preferenza, una delle due deve riguardare un candidato del Comune capoluogo o di sesso diverso da quello a cui è destinata la prima preferenza;
– è proclamato Presidente della Provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si prevede il ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d`età;
– le cariche di Presidente e Consigliere provinciale sono compatibili con quelle di Sindaco e Consigliere comunale. è però vietato il cumulo degli emolumenti;
– un decreto legislativo che attua la direttiva europea sul coordinamento della normativa in tema di organismi d`investimento collettivo in valori mobiliari;
– un decreto legislativo sull`avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell`attività degli istituti di moneta elettronica che introduce alcune modifiche al Testo Unico bancario.
Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato, in via preliminare, alcuni decreti legislativi. Si tratta di:
– un decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2009/38/CE riguardante l`istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l`informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
Il decreto si propone di migliorare il diritto all`informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali. In particolare, il provvedimento risponde alla necessità di incrementare il numero dei comitati aziendali europei, consentendo al tempo stesso la continuità degli accordi vigenti;
– un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in tema di servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica; della direttiva europea sul trattamento dei dati personali e tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche; del regolamento comunitario sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell`esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
– un decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, che modifica alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, adeguandole alla normativa europea. Le modifiche perseguono diverse finalità, in particolare, promuovere investimenti efficienti e innovazione nel campo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di imporre la condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di “proprieta””`, tra cui: edifici, cablaggi, antenne e torri, nonchè elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari;
– un decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
In particolare, le disposizioni introdotte dal decreto intervengono in tema di trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e per vie navigabili interne;
– un decreto legislativo che recepisce le norme comunitarie in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, di fusioni di società per azioni, di scissioni di società per azioni, e in materia di fusioni transfrontaliere di società per azioni, al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione, domestiche e transfrontaliere.
Infine, il Consiglio ha deliberato l`impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale di alcune leggi regionali tra cui:
– legge Regione Calabria n. 7 del 10 febbraio 2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonchè disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106“ in quanto alcune disposizioni, modificando la precedente legge sul c.d. “piano casa”” della Regione Calabria, introducono previsioni che risultano in contrasto con i regolamenti statali che disciplinano la distanza tra gli edifici, la distanza degli edifici dal nastro stradale ed ulteriori prescrizioni tecniche, tra cui alcune volte a prevenire i rischi sismici. Altra disposizione della stessa legge è stata impugnata in quanto consente la sanatoria degli abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
– legge Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012 recante “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio”” in quanto contiene disposizioni inerenti il regime giuridico (proprietà) di beni demaniali che non appartengono alla regione. Altre disposizioni della stessa legge sono state impugnate per violazione dell`art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela dell`ambiente, e per violazione dell`art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza e per violazione dell`art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di governo del territorio.