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Le modalità di stipula di un contratto di appalto di lavori non possono essere definite dalla legislazione delle Province autonome, ma devono rispettare la norma statale che garantisce uniformità a livello nazionale. Lo ha affermato una sentenza della Consulta

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Contratti di appalto: nessuna deroga ai principi statali

12 Aprile 2012
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[Italia Oggi – 11/04/2012 – di Andrea Mascolini]

è illegittimo rinviare al regolamento provinciale secondo la Consulta
Appalti con regole uniformi
Nessuna deroga per le regioni a statuto speciale
è illegittimo rinviare a un regolamento provinciale la disciplina sulle modalità di stipula del contratto di appalto di lavori; il legislatore provinciale deve rispettare la norma statale anche per garantire uniformità di regole su tutto il territorio nazionale. è quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza del 30 marzo 2012 n. 74 che si è pronunciata sul ricorso presentato dal Governo in ordine alla legittimità della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che reca modifiche alla precedente legge provinciale 3/2006. Il primo problema che la Corte affronta è quello dei limiti della competenza legislativa rispetto alle province autonome; a tale proposito la Corte afferma che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie. è questo il caso dello statuto della Provincia autonoma di Trento che nell`ambito dei lavori pubblici di interesse regionale richiama il legislatore al rispetto dei «principi dell`ordinamento giuridico della Repubblica». Venendo quindi al caso concreto, che riguarda una norma della legge del 2011, in cui si rinvia a un regolamento provinciale per la determinazione delle modalità di stipula dei contratti di appalto, senza far riferimento ai limiti all`autonomia negoziale prestabiliti dal legislatore statale, la sentenza afferma che il limite del rispetto dei principi dell`ordinamento giuridico della Repubblica deve essere inteso come riferito anche ai principi dell`ordinamento civile. In passato la Corte, con sentenza n. 114 del 2011, ha già avuto modo di precisare che il legislatore regionale e provinciale «deve rispettare i principi dell`ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale». Nel caso specifico trattato dalla Corte, si verifica quindi una violazione di tali limiti: la norma, infatti, incidendo sulla disciplina della determinazione del prezzo della prestazione «a corpo» o «a misura», e quindi sul contenuto del contratto, interviene direttamente in una materia attinente al rapporto negoziale fra stazione appaltante e appaltatore rientrante nell`ambito dell`ordinamento civile, competenza esclusiva dello stato. Da ciò l`illegittimità della norma che dispone il rinvio al regolamento provinciale.
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