Al fine di poter svolgere un’analisi critica e di raffronto delle leggi regionali sulla VAS, alcune delle quali peraltro ancora in evoluzione, sono state prese in esame alcune disposizioni ritenute più significative per comprendere come, a livello regionale, si svolga la procedura di VAS, se sono presenti elementi di semplificazione o all’opposto di appesantimento burocratico o temporale.
In base, infatti, all’articolo 7 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) le Regioni con proprie leggi e regolamenti:
- disciplinano le proprie competenze e quelle degli enti locali;
- individuano l’autorità competente sulle procedure di VIA e VAS nonché le regole procedurali per il rilascio del parere motivato di VAS e dei provvedimenti di VIA;
- individuano i criteri per la partecipazione al procedimento dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e Province autonome confinanti;
- definiscono, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS e VIA.
Nella rassegna normativa allegata sono stati presi in considerazioni gli aspetti relativi:
- all’individuazione dell’autorità competente e alla eventuale suddivisione delle competenze tra Regione Province e Comuni
- alla delimitazione dell’ambito di applicazione della VAS per specifiche tipologie di piani e programmi
- alla semplificazione temporale e procedurale nonché al coordinamento tra VAS, VIA e VI (valutazione di incidenze)
In Allegato: VAS quadro normativo regionale
6082-VAS quadro normativo regionale.pdfApri