Il Ministero del lavoro precisa che il termine di due anni per la responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs n. 276/2003 in caso di subappalto decorre dalla fine delle lavorazioni oggetto di quest'ultimo
Il Ministero del Lavoro, nell’allegata nota del 13 aprile scorso, in risposta ad un quesito inviato dall’Ance, ha confermato che il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, contenuto nella norma sulla responsabilità solidale, di cui all’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 deve essere considerato, nel caso del subappalto, decorrente dalla cessazione dei lavori del subappaltatore, in forza del relativo contratto.
Specifica il Ministero, infatti, convenendo con l’orientamento Ance, che un’interpretazione differente porterebbe a sostenere, in appalti che durino molti anni, che l’appaltatore rimanga responsabile solidale con i propri subappaltatori per l’intero periodo, interpretazione in netto contrasto con la volontà del legislatore di porre un termine al regime della solidarietà altrimenti eccessivamente gravosa.
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