è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile scorso la L. n. 35 del 4 aprile 2012 di conversione del decreto legge n. 5/2012 contenente alcune disposizioni di rilievo per il settore (cfr. comunicazione del 17 febbraio scorso) che qui di seguito si riportano:
• Semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 14, co. 6bis)
Nella fase di conversione del decreto legge è stato previsto che nei lavori pubblici e privati dell’edilizia le amministrazioni pubbliche acquisiscano d’ufficio il Durc con le modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò comporta che, anche nell’ambito dei lavori privati, ogni qualvolta l’amministrazione necessiti del Durc, dovrà acquisirlo d’ufficio.
Resta ferma comunque la possibilità per le imprese di poter richiedere esse stesse il documento nei casi previsti ai sensi dell’art. 90 del D.lgs n. 81/2008 e smi.
• Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15)
è stato confermato che, a decorrere dal 1° aprile 2012, a fronte di alcune modifiche apportate all’art. 17 del D.Lgs n. 151/01, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro.
• Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati (art. 17)
Viene previsto che la comunicazione obbligatoria di assunzione ai sensi dell’art. 9bis, co. 2 della L. n. 608/1996, assolve a tutti gli effetti di legge anche agli obblighi della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso tra le parti.
Sono disposte alcune modifiche al testo unico sull’immigrazione per il lavoro stagionale in base alle quali, trascorso un determinato termine senza che lo sportello unico per l’immigrazione rilasci l’autorizzazione del nulla osta al lavoro, la richiesta dello stesso si considera accolta in presenza di determinate circostante soggettive del lavoratore; la possibilità di proroga dell’autorizzazione al lavoro stagionale; la possibilità di rilasciare la stessa autorizzazione per il medesimo lavoratore a più datori di lavoro.
• Assunzioni e collocamento obbligatorio (art. 18)
è stato confermato il comma 3 dell’art. 18, il quale ha introdotto alcune modifiche all’art. 4 del DPR n. 333/2000 in merito alla richiesta di sospensione degli obblighi occupazionali che si ha, per le imprese industriali, in presenza di interventi integrativi di CIGS o di solidarietà (art. 1, comma 1, legge n. 863/1984) o, in tutti i settori, in presenza di una procedura di mobilità.
In tali casi, infatti, l’istanza, presentata da imprese con unità produttive ubicate in più province, va inviata all’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, il quale provvede ad istruire la pratica e, d’ufficio, ne dà comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente.
• Libro unico del lavoro (art. 19)
Per ciò che concerne la redazione del libro unico del lavoro, ai fini della determinazione delle sanzioni in materia, la norma di legge ha confermato che la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non ad ogni singolo dato di cui manchi la registrazione, mentre la nozione di infedele registrazione riguarda le scritturazioni dei dati che non coincidono, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, con la prestazione lavorativa effettivamente resa o le somme effettivamente erogate.
• Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)
La norma sulla responsabilità solidale negli appalti è stata, nella fase di conversione, emendata con l’introduzione del principio della preventiva escussione del debitore principale.
L’art. 21, contenente la nuova formulazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, pertanto, oltre a chiarire definitivamente che i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, per i quali opera il regime della responsabilità solidale, sono quelli in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e che rimane escluso dall’ambito di operatività della responsabilità solidale qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento, ha introdotto la possibilità, per il committente convenuto in giudizio con l’appaltatore, di eccepire la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo.
La novità legislativa, pertanto, tende a far operare il beneficio in parola per legge e non anche per pattuizione delle parti, come previsto dall’attuale codice civile.
Ciò significa che, qualora il committente sia convenuto nel giudizio di merito per il pagamento di quanto dovuto, potrà eccepire immediatamente la preventiva escussione del debitore principale.
Questo comporta che, successivamente all’accertamento della responsabilità solidale, nel giudizio di cognizione si procederà nella fase esecutiva preventivamente nei confronti del patrimonio dell’appaltatore e, solo qualora questo risulti incapiente, su quello del committente.
Qualora poi sia il committente ad essere convenuto in giudizio senza l’appaltatore, il primo potrà indicare preventivamente i beni di quest’ultimo su cui soddisfarsi.
Si segnala che, pur mancando l’espresso riferimento anche al subappalto, nell’operatività del beneficio della preventiva escussione rientra anche tale fattispecie che, per giurisprudenza, è considerata un vero e proprio appalto, pur se da derivazione di altro appalto.
• Trattamento dei dati personali (art. 45)
Per quanto concerne la normativa relativa al trattamento dei dati personali, la legge di conversione ha confermato la definitiva abrogazione dell’obbligo di redazione e aggiornamento del DPS (Documento Programmatico della Sicurezza per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari mediante strumenti informatici) attraverso l’abrogazione della lettera g), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs n. 196/2003.
Inoltre, viene confermata l’abrogazione dell’autocertificazione per le aziende che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, attraverso la soppressione del comma 1bis del medesimo art. 34 del D. Lgs n. 196/2003.
Pertanto, il DPS non rientra più tra le misure minime di sicurezza in materia di trattamento dati mediante sistemi informatici, mentre restano confermate tutte le altre misure minime di sicurezza.
Si rileva, inoltre, l’estensione del trattamento dei dati giudiziari, ora consentito anche quando “effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’Interno o con i suoi uffici periferici di cui all’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 30 luglio 1999 n° 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili”.
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