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Il Ministerod el lavoro diffonde le novità operative in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 co. 5 della legge n. 68/99

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sospensione degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3, co. 5, L. n. 68/1999

24 Aprile 2012
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Alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 35/2012 di conversione del D.L. n. 5/2012, sono state fornite dal Ministero del Lavoro, con l’allegata nota, alcune novità operative sulla sospensione degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3, co. 5, della L. n. 68/1999 per i datori di lavoro che fruiscano degli ammortizzatori sociali e, da ultimo, grazie ad una risposta ad interpello del Ministero, anche di quelli in deroga.

E’ stato precisato che il datore di lavoro con più unità produttive ubicate in più province deve presentare al Ministero del Lavoro apposita comunicazione qualora sia in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni richieste dalla legge per la fruizione della sospensione.

Viceversa, qualora il datore di lavoro non abbia il provvedimento amministrativo, potrà presentare domanda provvisoria per ottenere una sospensione temporanea non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Sono stati forniti i moduli da utilizzare nelle more di avvio della procedura informatica, nei quali i datori di lavoro con più unità produttive ubicate in più province devono indicare le province stesse e presentarne copia, a mezzo del legale rappresentante, alla D.G. per le Politiche dei Servizi per il Lavoro di Via Fornovo n. 8 a Roma, con l’indicazione specifica se trattasi di comunicazione o di domanda.

Nel secondo caso deve allegarsi anche una marca da bolla da € 14,62.

La comunicazione
Nel caso di comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare il procedimento di cigs, cig in deroga, contratto di solidarietà, fondo di solidarietà di settore, mobilità, mobilità in deroga, di cui fruisce, con gli estremi del provvedimento amministrativo e le condizioni del trattamento (durata, modalità, data dell’accordo sindacale, percentuale di attività ridotta).

La comunicazione va corredata con:
– copia documento identità del legale rappresentante;
– in caso di fondo di solidarietà, mobilità e mobilità in deroga, copia del verbale di accordo o mancato accordo.

La sospensione
Anche nella domanda di sospensione temporanea vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si attende l’emanazione.

Alla domanda va allegata:
– copia del documento di identità del legale rappresentante;
– e in caso di fondo di solidarietà, mobilità e mobilità in deroga, copia della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.

Per le domande presentate prima del 10 febbraio 2012 (entrata in vigore del D.L. n. 5/2012), i servizi provinciali provvederanno all’inoltro delle comunicazioni/domande direttamente al Ministero del Lavoro.

Dal 15 maggio 2012 tutte le procedure sin qui trasmesse saranno informatizzate mediante la procedura on line messa a disposizione sul portale www.cliclavoro.gov.it.

6186-Nota Ministero Sospensione degli obblighi.pdfApri
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