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E’ stato ulteriormente prorogato, dal 31 marzo 2012 al 30 aprile 2012, il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento, per le unità entrate in esercizio prima del 2011, ai fini dell’accesso agli incentivi statali. Prorogato, sempre al 30 aprile 2012, lo stesso termine per gli esercizi del 2011

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Nuova proroga del termine per le domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento

23 Aprile 2012
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I soggetti operatori di unità cogenerative entrate in esercizio prima del 2011, che intendano accedere al regime di sostegno di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011, possono beneficiare di un’ulteriore proroga per la presentazione delle domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento (CAR): il termine del 30 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo 2012 dal decreto 25 novembre 2011, è infatti ulteriormente spostato al 30 aprile 2012 dal decreto 30 marzo 2012.

Lo stesso decreto 30 marzo 2012 proroga il termine di presentazione delle domande di riconoscimento come CAR dal 31 marzo 2012 al 30 aprile 2012 per gli impianti entrati in esercizio nel 2011. I termini per i prossimi anni non sono modificati e pertanto rimangono al 31 marzo di ogni anno.

Il sistema di incentivi per le unita’ CAR definito nel decreto 5 settembre 2011 consiste nel rilascio di certificati bianchi in numero commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria,calcolato secondo le modalita’ descritte nell’allegato 3 al decreto interministeriale 4 agosto 2011 sulla promozione della cogenerazione.

Secondo quest’ultimo decreto, la cogenerazione e’ definita ad alto rendimento se fornisce un risparmio di energia primaria pari almeno al 10%; alla CAR e’ altresi’ assimilata la produzioneche consegue risparmio di energia primaria, effettuata mediante unita’ di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione.

Gli incentivi sono accordati alle unità CAR con modalita’ e criteri differenti a seconda della data di entrata in esercizio delle unita’ stesse.

Le unita’ CAR entrate in esercizio, come nuove unita’ o rifacimento di unita’ esistenti, in data successiva al 1° gennaio 2011, hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi per un periodo di dieci anni solari (oppure di quindici anni solari se abbinate a reti di teleriscaldamento) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro data di entrata in esercizio.

Allo stesso schema di incentivi hanno accesso gli impianti entrati in esercizio, come nuove unita’ di cogenerazione o come rifacimento di unita’ esistenti, tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora rientrino nella definizione di CAR oppure soddisfino i criteri contenuti nella delibera dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas n. 42/2002.

Le unita’ di cogenerazione entrate in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 7 marzo 2007, se riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’unita’ medesima, hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi secondo le modalita’ e i criteri e nei limiti indicati all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011, per un periodo di cinque anni solari dalla data di entrata in vigore del decreto 5 settembre 2011.

La gestione del sistema di incentivi e’ affidata al GSE, www.gse.it, al quale occorre rivolgersi per una valutazione preliminare delle unita’ non ancora in esercizio o per la qualificazione come CAR delle unita’ gia’ in esercizio. Allo stesso GSE bisogna presentare le domande di accesso al regime di sostegno secondo le modalita’ e i criteri esposti negli articoli 7 e 8 del decreto 5 settembre 2011.

I certificati bianchi riconosciuti possono essere utilizzati per l’assolvimento della propria quota d’obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui al decreto 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e gli stessi soggetti obbligati. In alternativa, l’operatore puo’ chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto.

Gli incentivi sono cumulabili con l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione (ad esempio il Fondo Kyoto), detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e altri incentivi pubblici in conto capitale.

6192-Delibera AEEG 42-2002.pdfApri

6192-Decreto 4 agosto 2011.pdfApri

6192-Decreto 5 settembre 2011.pdfApri

6192-Decreto 30 marzo 2012.pdfApri
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