Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012 con il quale, ai sensi dell`art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti, di cui al d.lgs. n. 163/2006, il Ministero ha rilevato le variazioni percentuali annuali relative all`anno 2011 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.
In particolare, con il D.M. in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell`art. 133, comma 4 del Codice, ha rilevato:
– i prezzi medi, per l`anno 2010, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subìto, nell`anno 2011, variazioni percentuali annuali superiori al 10 per cento per effetto di circostanze eccezionali;
– le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell`anno 2011 rispetto ai prezzi medi rilevati nell`anno 2010.
Dalla tabella contenuta nell`Allegato 1 del decreto si evince che le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensazione hanno riguardato unicamente i seguenti materiali da costruzioni:
– Ferro- acciaio tondo per cemento armato ( +10,98%)
– Rete elettrosaldata (+10,82%)
– Fili di rame conduttori (+10,27%)
– Profilati in rame per lattoneria e lastre (+13,69%)
– Bitume (+12,31%)
Ciò significa che, qualora nelle lavorazioni contabilizzate nell`anno 2011 siano stati impiegati materiali rientranti nella predetta tabella, gli appaltatori potranno presentare all`amministrazione appaltante istanza di compensazione per la variazione di prezzo eccedente il 10 per cento con le modalità stabilite dall`art. 171 del regolamento. (D.P.R. n. 207/2010).
Si ricorda che l`istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal 17 maggio 2012 (data di pubblicazione del decreto)
Il D.M. precisa poi che, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2011, si applicano ai fini del calcolo della compensazione anche le variazioni, eccedenti il 10 per cento, rilevate nei precedenti decreti, in relazione all`anno di presentazione dell`offerta.
In particolare:
a) Qualora l`offerta sia stata presentata nel 2010, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012, in commento;
b) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2009, sempre ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto solo delle variazioni riportate nella tabella allegata allo stesso D.M. 3 maggio 2012. Ciò in quanto il D.M. 31 marzo 2011 non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10% nell`anno 2010 rispetto all`anno 2009;
c) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2008, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012, anche delle variazioni indicate nell`allegato n. 1 al D.M. 9 aprile 2010;
d) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2007, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012, di quelle indicate nell`allegato n. 1 e di quelle indicate nell`allegato n 2 del D.M. 9 aprile 2010;
e) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2006, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. d), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008;
f) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2005, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. e), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008;
g) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2004, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. f), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006;
h) qualora l`offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente, per la compensazione delle lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. g), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005.
Si precisa, infine, che ai sensi del comma 5 dell`art. 133 del Codice, come modificato dal D.L. n. 70/2011, la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione eccedente il 10 per cento al prezzo dei materiali da costruzione, indicati nei vari decreti sopra richiamati, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel 2011, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
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