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L'Inps con il messaggio n. 8447/12, ha ribadito che i contributi previdneziali e assistenziali si prescrivono in 5 anni

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Chiarimenti alla Circolare n. 31 del 2 marzo 2012 – Messaggio Inps n. 8447

24 Maggio 2012
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Con l’allegato messaggio n. 8447, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro, di cui alla precedente Circolare n. 31 del 2 marzo 2012, relativa alla “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, che si allega in copia.

In particolare, con il messaggio in oggetto, l’Istituto previdenziale ha ribadito che, ai sensi dell’art.3, comma 9, lett. a), ultimo periodo della legge n. 335/1995, dal 1° gennaio 1996 i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in 5 anni.

Qualora, però, i lavoratori o i superstiti denuncino, entro il suddetto termine, il mancato versamento dei contributi previdenziali e contributivi dovuti da parte del datore di lavoro, il termine di prescrizione diverrà decennale.

A titolo esemplificativo, per i contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014, ma se la denuncia viene effettuata entro tale termine (per esempio a gennaio 2012) la prescrizione maturerà a gennaio 2019.

Pertanto, in presenza di una denuncia presentata dal lavoratore o dai superstiti, ai fini dell’interruzione della prescrizione, è necessario che l’Inps invii al datore di lavoro un atto interruttivo contenente :
• l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
• il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante;
• il regime sanzionatorio applicabile;
• gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
E’ stato precisato, inoltre, che non si considereranno valide le denunce avviate da soggetti diversi da quelli espressamente richiamati nonché quelle presentate ad altri enti.

6480-Circolare Inps n. 31-12.pdfApri

6480-Messaggio Inps n. 8447-12 .pdfApri
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