SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”” (DDL 3249/S).
L`Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione della “questione di fiducia”” su quattro maxi emendamenti del Governo, che riproducono sostanzialmente il testo approvato, con numerose modifiche, dalla Commissione Lavoro.
Per i contenuti delle modifiche approvate si veda, in allegato, la nota riepilogativa (All. n. 1).
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
Sintesi n. 21/2012.
Il provvedimento che riforma la disciplina del mercato del lavoro contiene tra l`altro:
– modifiche alle diverse tipologie contrattuali vigenti, nonché` al lavoro autonomo;
– revisione della disciplina vigente in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonché` del pertinente regime di garanzie del lavoratore, intervenendo sia sul regime dei licenziamenti individuali che sui licenziamenti collettivi;
– revisione del sistema degli ammortizzatori sociali con l`istituzione presso l`INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell`Assicurazione Sociale per l`Impiego (ASpI);
– previsione, a carico del datore di lavoro, di un contributo di licenziamento da versare all`INPS all`atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato);
– l`inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità`;
– politiche attive e servizi per l`impiego;
– disciplina dell`apprendimento permanente.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
Decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”” (DDL 3284/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. aggiuntivo
Vengono introdotte apposite disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle P.A.
In particolare, a modifica del DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine entro cui l`amministrazione debitrice deve provvedere, su istanza del creditore, alla certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti, anche al fine di consentire la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La predetta certificazione viene estesa anche agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (oltre che alle Regioni ed Enti locali).
Viene, inoltre, disposto che scaduto il termine, su nuova istanza del creditore è nominato un Commissario ad acta con oneri a carico dell`ente debitore.
Viene, altresì, chiarito che la certificazione non può essere rilasciata a pena di nullità – oltre che dagli enti locali commissariati ai sensi dell`articolo 143 del Testo Unico 267/2000 – dagli enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell`ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dai Commissari ad acta ai sensi dell`articolo 11, comma 2, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nonché` le certificazioni di settore rilasciate nell`ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Viene, infine, esteso, alle certificazioni rilasciate ai sensi del DL 185/2008, inclusi i crediti vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari e relative certificazioni, l`intervento del Fondo di garanzia di cui all`articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l`anticipazione dei crediti a favore delle piccole e medie imprese.
A modifica dell`art. 28-quater del DPR 602/1973 viene esteso ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali (e non solo nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Anche in tale ambito vengono fatte salve le certificazioni rilasciate dai Commissari ad acta ai sensi dell`articolo 11, comma 2, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nonchè le certificazioni rilasciate nell`ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Emend. 13.0.100 a firma dei Relatori e subemendamenti 13.0.100/1 a firma dei Parlamentari e subemendamento13.0.100/2 a firma dei Relatori
Art. 1
Ai fini dell`attuazione dell`articolo 01 del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/ 2011, viene previsto che il Governo, sulla base della proposta del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presenti al Parlamento, entro il 30 luglio 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 15/2009, nel quale siano specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa pubblica. Il programma individua anche eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Al programma è associata la quantificazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
Viene, altresì`, previsto che nell`ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, siano indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica.
Viene, inoltre, previsto che entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento il Comitato provvede a definire le modalità della predisposizione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.
Viene, infine, previsto che il Governo, mediante il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario, dia inizio a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ad un ciclo di “spending review“ mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell`ambito della loro complessiva dotazione.
Emend. 1.5 a firma di Parlamentari
Art. 4
Viene rivista la norma del testo sulla “Relazione al Parlamento”” prevedendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce, ogni sei mesi, alle Camere sull’attività di razionalizzazione della spesa pubblica e invia, altresì, al Parlamento una relazione sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie ai predetti obblighi entro il 31 luglio 2012.
Emend. 4.1 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene modificata la norma del testo prevedendo che le ragioni di opportunità – per le quali, su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o per le Regioni il Presidente della Regioni, o per gli enti locali il Presidente della Provincia e il Sindaco interessato, possono adottare la sospensione, revoca o annullamento d`ufficio di singole procedure relative all`acquisto di beni e servizi – devono essere “motivate””.
Emend. 5.20 e 5.23 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene ampliata la disposizione sui poteri del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica specificando che lo stesso segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l`attivazione e lo sviluppo di centrali di acquisto regionali.
Viene, altresi `, previsto che il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali acquisto di cui all`art. 1 comma 457 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Emend. 5.35 e 5.36 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 7
Viene rivista la disposizione del testo sulle norme concernenti le procedure di acquisti di beni e servizi a modifica della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Emend. 7.1 a firma di Parlamentari
Art. 8
Viene modificato l`art. 7, comma 8, del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti) prevedendo che gli obblighi di comunicazione ivi previsti – da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori all`Osservatorio – scattino per contratti di importo superiore a 50.000 (anziché 150.000 euro).
Emend. 8.5 (testo 2) a firma di Parlamentari
Il provvedimento è volto a razionalizzare la spesa pubblica, prevedendo tra l`altro:
– un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica;
– un Commissario straordinario con il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;
– la pubblicità dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell`articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006, attraverso il portale dell`Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– la modifica agli articoli 120, comma 2, e 283, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici), con la previsione che la Commissione giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
Il decreto legge, che scade il 7 luglio 2012, passa ora all`esame dell`Aula.
6564-Allegato n. 1.pdfApri