La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro elenca le sole Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro i cui Organismi paritetici sono legittimati all'attività formativa ai sensi del testo unico sulla sicurezza
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota della Direzione Generale per l`attività ispettiva pubblicata in data odierna, si è espresso in ordine ai requisiti che debbono possedere gli organismi paritetici di cui all’art. 2, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
Il Ministero, nel confermare che possono considerarsi tali solo quelli costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ha ribadito che solo gli enti bilaterali di emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi rientrano in tale dizione e non tutti gli organismi genericamente derivanti da qualsiasi contrattazione collettiva in ambito edile.
A tal proposito, la circolare contiene l’elencazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale nel settore dell’edilizia e sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale.
Solo, pertanto, gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali possono definirsi enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del T.U. sulla sicurezza e, quindi, svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del T.U. sulla sicurezza
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