Si fa seguito alla comunicazione del 19/04/2012, per segnalare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 76 del 31 maggio u.s., ha fornito importanti precisazioni in merito alle modalità operative per la fruizione dei benefici connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, prorogati, dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 62509/11, per l’anno 2011.
Relativamente ai contenuti degli incentivi e alle indicazioni necessarie per la loro fruizione si fa specifico rinvio alla comunicazione del 04/02/2011, di commento alla Circolare Inps n. 22/2011.
A tal proposito, con riferimento alla riduzione contributiva di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della L. n. 191/09 (art. 3 del D.M. 62509/2011) è stato chiarito che tale incentivo, riconosciuto nel limite massimo di 3.600.000 euro, spetta per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2011, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, per i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• abbiano compiuto 50 anni di età;
• siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1272/1939.
Tale incentivo spetta, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dopo il 1° gennaio 2010, nel caso in cui il lavoratore:
• sia stato titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
• abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.
In merito al prolungamento della riduzione contributiva a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza (art. 4 del D.M. 62509/2011) è stato chiarito che per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto lavoratori in mobilità il citato beneficio contributivo spetta se:
• è meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di lavoro, per il quale siano scadute – il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011 – le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
• è stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
Diversamente, per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto, nel corso del 2010, lavoratori con almeno 50 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se:
• è meramente proseguito, durante il 2011, il rapporto di lavoro, per il quale siano scadute il 31 dicembre 2010 le riduzioni contributive previste dall’art. 2, co. 134, primo periodo, legge n. 191/2009;
• è stato prorogato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2010 siano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2, co.134, primo periodo, legge n. 191/2009;
• è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, per il quale il 31 dicembre 2010 siano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2, co. 134, primo periodo, L. n. 191/2009.
E’ stato inoltre precisato che il beneficio, riconosciuto nel limite delle risorse stanziate pari a euro 80.000, decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la precedente agevolazione.
Con riferimento, invece, al contributo mensile a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 5 D.M. 62509/2011), è stato chiarito che tale incentivo, riconosciuto nel limite massimo di euro 3.100.000, spetta per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2011, nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dopo il 1° gennaio 2010.
Le domande per l’accesso al beneficio dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica presso il sito dell’Inps www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCO – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
Per quanto non espressamente riportato nella presente nota, si fa rinvio alla circolare dell’Inps allegata.
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