Il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto legge del 6 giugno 2012 n. 73, con il quale ha differito ulteriormente l`entrata in vigore delle disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e di garanzia globale di esecuzione. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2012.
Per quanto riguarda la qualificazione, è prevista una proroga di 180 giorni dei termini indicati dall`articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del D.P.R. n. 207/2010, regolamento esecutivo del codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.
Si evidenzia che la proroga riguarderà, in particolare:
1. la qualificazione SOA nelle categorie “variate”” OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, per le quali fino al 3/12/2012 continueranno a valere gli attestati rilasciati secondo le disposizioni del D.P.R. n. 34/2000 (comma 12);
2. le gare di appalto, che continueranno a rispettare la disciplina del D.P.R. n. 34/2000 (comma 15);
3. le categorie super-specialistiche, per la cui individuazione si farà ancora riferimento all`elenco di cui all`art. 72 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (comma 16).
La finalità sottesa alla proroga del periodo di sospensione delle norme sopra indicate, è quella di consentire alle stazioni appaltanti di terminare l`emissione dei certificati di esecuzione dei lavori eseguiti, per le categorie “variate”” di cui al punto 1, evitando il blocco del mercato degli appalti.
La proroga, che l`Ance ha richiesto, facendo seguito anche a precise indicazioni della base associativa, si è resa necessaria per consentire al legislatore di disporre di un più ampio arco temporale utile a varare una norma in grado di risolvere, in modo definitivo, la delicata questione della qualificazione nelle cd. categorie “variate””; ciò in quanto le stazioni appaltanti hanno palesato notevoli difficoltà nella riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, secondo il modello B.1 del regolamento n. 207/2010.
Al riguardo, si evidenzia che detta proroga si somma al periodo di sospensione originariamente previsto nel regolamento e poi successivamente procrastinato per effetto del decreto cd. “sviluppo”” (D.L. n. 70/2011). Pertanto, nei limiti delle suddette categorie, rimangono pienamente validi tutti gli attestati rilasciati secondo le disposizioni del citato D.P.R. n. 34/2000, seppure scaduti successivamente alla data di pubblicazione del regolamento (10 dicembre 2010); fanno eccezione i certificati dichiarati decaduti dall`Autorità o dalla SOA.
Di converso, tutti i soggetti che si siano qualificati per la prima volta nelle nuove categorie, così come ridefinite dall`allegato A del nuovo regolamento, dovranno attendere il 4/12/2012 per poter utilizzare siffatte attestazioni nelle gare di appalto pubbliche. Queste ultime imprese non potranno, infatti, acquisire commesse e, di conseguenza, maturare requisiti derivanti dall`esecuzione di opere pubbliche per tutta la durata della proroga.
Nel medesimo provvedimento del Consiglio dei Ministri è specificato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà a disposizione lo stesso arco temporale della proroga, per stabilire con decreto, sentita l`Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, le modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori.
Su questa base saranno ristrettissimi i margini di intervento del Ministero, che potrà limitarsi a “semplificare”” la riemissione dei certificati, ma non potrà risolvere i problemi sostanziali connessi alle nuove norme sulla qualificazione.
A tale riguardo, ad esempio, rimane ancora aperta la problematica relativa alla qualificazione nella OG11, legata al 180% di non meglio chiariti requisiti dell`impresa richiedente e quella relativa alla possibilità del direttore tecnico di imprese qualificate in OG2 di poter mantenere il proprio incarico presso la stessa impresa, qualora ricorrano determinate condizioni.
Per ulteriori riformazioni sui cambiamenti sottesi al passaggio tra regime transitorio e ordinario del D.P.R. n. 207/2010 si rimanda alla news ANCE n. 1208 del 2 agosto 2011.
Ci si augura che questo periodo consenta al legislatore di risolvere tutti i problemi legati all`entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla qualificazione e che questi vengano affrontati già nell`ambito del decreto “infrastrutture”” che dovrebbe essere adottato a breve da parte del Governo. In caso contrario, un mero rinvio dell`applicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 rischia di aggravare la posizione degli operatori economici del settore delle costruzioni, i quali si vedono impossibilitati a utilizzare sia le nuove attestazioni che i meccanismi premiali, previsti nel nuovo regolamento, volti a sostenere la media e piccola impresa.
Nel provvedimento del Governo è inserita, infine, una proroga più lunga (1 anno) per l`entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (artt. da 129 a 139 del regolamento), prevista obbligatoriamente per l`affidamento degli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro e per l`affidamento a contraente generale nonchè, in via facoltativa, per gli appalti di sola costruzione di importo superiore a 100 milioni di euro.
La proroga, fortemente auspicata dall`Ance, va valutata positivamente, in quanto tiene conto della difficoltà oggettiva delle imprese di reperire sul mercato soggetti finanziari disposti a fornire questo tipo di garanzia.
6620-D.L. N. 73 SOA.pdfApri