L`Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”” (
DDL 3284/S – Relatori rispettivamente Sen. Gilberto Pichetto-Fratin del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Francesco Sanna del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.
Tra le principali novità introdotte:
Certificazione e compensazione dei crediti nei confronti delle P.A.
In particolare, a modifica del DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine entro cui l`amministrazione debitrice deve provvedere, su istanza del creditore, alla certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti, anche al fine di consentire la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La predetta certificazione viene estesa anche agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (oltre che alle Regioni ed Enti locali). Viene, inoltre, disposto che scaduto il termine, su nuova istanza del creditore è nominato un Commissario ad acta con oneri a carico dell`ente debitore. Viene, altresì`, chiarito che la certificazione non può essere rilasciata a pena di nullità – oltre che dagli enti locali commissariati ai sensi dell`articolo 143 del Testo Unico 267/2000 – dagli enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell`ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dai Commissari ad acta ai sensi dell`articolo 11, comma 2, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nonché` le certificazioni di settore rilasciate nell`ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi. Viene, infine, esteso, alle certificazioni rilasciate ai sensi del DL 185/2008, inclusi i crediti vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari e relative certificazioni, l`intervento del Fondo di garanzia di cui all`articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l`anticipazione dei crediti a favore delle piccole e medie imprese. A modifica dell`art. 28-quater del DPR 602/1973 viene esteso ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali (e non solo nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Anche in tale ambito vengono fatte salve le certificazioni rilasciate dai Commissari ad acta ai sensi dell`articolo 11, comma 2, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nonchè le certificazioni rilasciate nell`ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Obblighi di comunicazione Codice Appalti
Viene modificato l`art. 7, comma 8, del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti) prevedendo che gli obblighi di comunicazione ivi previsti – da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori all`Osservatorio dei contratti – scattano per contratti di importo superiore a 50.000 (anziché` 150.000 euro).
Aggiudicazione di appalti con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa
Con riferimento alla norma del testo che novella gli articoli 120, comma 2, e 283, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) – specificando che la Commissione giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti – viene soppressa la disposizione secondo la quale le predette disposizioni “si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all`apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del provvedimento“.
Programma per la riorganizzazione della spesa pubblica entro il 30 settembre 2012
Ai fini dell`attuazione dell`articolo 01 del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, viene previsto che il Governo, sulla base della proposta del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 15/2009, nel quale sono specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa pubblica. Il programma individua anche eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Al programma è associata la quantificazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
Viene, altresì, previsto che nell`ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, devono essere indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica.
Viene, inoltre, previsto che entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento il Comitato provvede a definire le modalità della predisposizione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.
Viene, infine, previsto che il Governo, mediante il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario, dia inizio a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ad un ciclo di razionalizzazione della spesa mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell`ambito della loro complessiva dotazione.
Relazione semestrale entro 31 luglio 2012
Viene integrata la norma del testo “sulla relazione semestrale”” prevedendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce, ogni sei mesi, alle Camere sull’attività di razionalizzazione della spesa pubblica e invia, altresì`, al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività`. In fase di prima applicazione il Governo adempie ai predetti obblighi entro il 31 luglio 2012.
Integrazione dei poteri del Commissario straordinario
Viene ampliata la disposizione sui poteri del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica specificando, tra l`altro, che lo stesso si occuperà anche dell’attività di ottimizzazione, in collaborazione con l`Agenzia del demanio, dell`utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica anche al fine di ridurre i costi di gestione delle amministrazioni.
Viene, altresì`, previsto che il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali acquisto di cui all`art. 1 comma 457 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Sospensione, revoca o annullamento d`ufficio di procedure relative all`acquisto di beni e servizi
Viene modificata la norma del testo prevedendo che le ragioni di opportunità – per le quali, su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o per le Regioni il Presidente della Regioni, o per gli enti locali il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato, possono adottare la sospensione, revoca o annullamento d`ufficio di singole procedure relative all`acquisto di beni e servizi – devono essere “motivate””.
Responsabile per l’attività di razionalizzazione della spesa pubblica
Viene previsto che ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale, in servizio, un responsabile per l’attività di razionalizzazione della spesa pubblica, il cui incarico è svolto senza indennità ne compensi aggiuntivi.
Ambito di applicazione delle disposizioni del decreto
Viene eliminata la norma che escludeva dall`ambito di applicazione del decreto gli organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte costituzionale.
Viene, inoltre, precisato che il potere del Commissario straordinario di rideterminare i livelli di spesa si applicherà alle Regioni commissariate – per la redazione e l`attuazione del pano di rientro dal disavanzo sanitario – ma solo limitatamente alla spesa sanitaria.
In corso d`esame sono stati, altresì`, accolti alcuni Ordini del giorno che impegnano, tra l`altro, il Governo:
– a istituire un`unica anagrafe delle stazioni appaltanti, presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, alla quale gli enti sono obbligati ad aderire; a prevedere la possibilità per gli enti pubblici di procedere alla programmazione di lavori, servizi e forniture sulla base delle disponibilità di cassa e non sulla spesa per competenza, al fine di dare certezza ai tempi di pagamento verso le imprese (G2 testo 2 a firma del Sen. Raffaele Ranucci del Gruppo PD);
– a rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di corruzione, in particolare attraverso la riorganizzazione degli organismi di attestazione, un inasprimento dei controlli relativi alla sub-contrattazione ed una maggiore trasparenza delle informazioni; a favorire una maggiore valorizzazione del criterio selettivo basato sull`offerta economicamente più vantaggiosa, nonché` a migliorare la disciplina del dialogo competitivo per gli appalti complessi, così da assicurare in maniera più efficace un contenimento dei costi per la Pubblica amministrazione; al fine di non sostenere eccessivi costi di formazione delle offerte e di evitare la rinegoziazione dei progetti che non sono in linea rispetto agli obiettivi della Pubblica amministrazione, ad adottare misure volte a migliorare la progettazione degli interventi attraverso la centralizzazione di tale attività (G101 a firma del Sen. Gianpiero De Toni del Gruppo IdV);
– ad attivarsi affinché` attraverso l’attività del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica si possa pervenire ad una extra riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di almeno 2 miliardi di euro per il biennio 2013-2014 per il finanziamento di un fondo per fronteggiare i danni del sisma in Emilia (G.1.200 primo firmatario Sen. Gianvittore Vaccari del Gruppo LNP).
Si veda precedente del 14 maggio 2012.
Il Decreto legge, in scadenza il 7 luglio 2012, passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
Si allegano i predetti Ordini del Giorno accolti.
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