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Possibilità di ricorso agli arbitrati solo previa autorizzazione, pena la nullità del procedimento, e scelta dell'arbitro tra i dirigenti pubblici anziché tra i legali esterni. Sono alcune delle novità del ddl "anticorruzione", allo studio del Governo, che modificano alcune norme del Codice appalti (art. 241)

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Arbitrati, le novità allo studio del Governo

14 Giugno 2012
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[Italia Oggi – 13/06/2012 – di Andrea Mascolini]

Le nuove disposizioni del disegno di legge anticorruzione cambiano il Codice dei contratti
Arbitrati, la partita solo pubblica
In corsa i dirigenti dell`amministrazione e non legali esterni
Arbitrati possibili solo se autorizzati, a pena di nullità; l`arbitro per l`amministrazione sarà di norma un dirigente pubblico e non un legale esterno, con un compenso prefissato; possibile
introdurre come causa di esclusione dalle gare il mancato rispetto di protocolli di legalità e di integrità. E’ quanto si prevede nel disegno di legge «anticorruzione», sul quale il Governo ha posto la fiducia ieri nel corso dell`esame da parte dell`Aula della Camera. Le nuove disposizioni prevedono in primo luogo che il deferimento della controversia ad arbitri debba
essere appositamente autorizzato dall`organo di Governo dell`amministrazione. Nel caso ciò non avvenga e, quindi, nel caso in cui si preveda la clausola compromissoria o si disponga il ricorso all`arbitrato senza preventiva autorizzazione, la norma prevede la sanzione della nullità. Un secondo profilo rilevante del testo del disegno di legge votato dalle commissioni,
riguarda l`estensione delle norme del Codice dei contratti pubblici, così come modificate
nell`articolo 241 dal disegno di legge stesso, anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate, in tutto o in parte, con risorse a carico dei bilanci pubblici. In questo caso l`autorizzazione prevista dal nuovo testo dell`articolo 241 del Codice dovrà essere disposta dal soggetto che ha la rappresentanza legale ovvero da altro soggetto individuato dallo statuto. Dopo avere richiamato i principi di trasparenza (pubblicità) e di rotazione, nonché il rispetto
della disciplina del Codice, per quel che riguarda gli atti di nomina degli arbitri, il disegno di legge stabilisce che quando la controversia si svolge tra due pubbliche amministrazioni, gli
arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. Se invece la controversia
è fra amministrazione e privato (la maggior parte dei casi) l`arbitro dell`amministrazione deve essere scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici; se ciò non sia possibile la nomina
dell`arbitro deve essere effettuata seguendo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Al
fine di contenere i costi l`amministrazione è tenuta comunque a fissare un tetto all`importo da
corrispondere al dirigente pubblico nominato arbitro e, nel caso vi sia una differenza tra l`importo spettante agli altri arbitri nominati e l`importo massimo stabilito per il dirigente, essa verrà acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha bandito la gara. Importante è anche la previsione di una nuova causa di esclusione che potrà essere inserita negli atti di gara: il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. Si tratta di una sorta di «criterio reputazionale». Previsto infine il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie la partecipazione ad arbitrati, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
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