L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 4434/C– Relatori l’On. Jole Santelli del Gruppo parlamentare PdL e l’On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLPTP) con modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia. In particolare, l’Aula ha approvato con il ricorso alla “questione di fiducia” gli articoli 10 (Delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi); 13 (Modifiche al codice penale) e 14 (Modifiche all’art. 2635 del C.C. sulla corruzione tra privati) nel testo delle Commissioni votando gli altri articoli con la procedura ordinaria.
Tra le modifiche introdotte in corso d’esame si segnalano le seguenti:
-viene ulteriormente riformulata – con alcuni dei correttivi auspicati dall’ANCE (si veda da ultimo la notizia su “Interventi” del 4 giugno 2012) – la norma sulle attività d’impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. In particolare, viene prevista, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. “white list“).Viene, inoltre, precisato che l’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Viene, altresì, previsto che l’indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati.
Viene, altresì, rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità per l’istituzione e l’aggiornamento del suddetto elenco nonché per l’attività di verifica. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
-viene modificata la disciplina dell’arbitrato di cui all’art. 241 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo che il deferimento allo stesso è subordinato alla previa autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, pena la nullità dell’’inclusione. Viene, inoltre, circoscritta la scelta dell’arbitro che nelle controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere esclusivamente un dirigente pubblico, mentre nelle controversie in cui è parte un privato l’arbitro è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. In tale ultimo caso qualora alla PA non risulti possibile nominare un dirigente pubblico la nomina è disposta con provvedimento motivato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006. Al riguardo, viene, inoltre, introdotto il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico.
-viene introdotta una ulteriore modifica al D.Lgs 163/2006 in materia di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dall’attestazione di qualificazione di cui all’art. 135. Al riguardo, viene integrato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l’appaltatore, la risoluzione del contratto stipulato con una pubblica amministrazione prevedendo, tra l’altro, i reati di peculato (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 319, 319- ter, 319-quater).
– nell’ambito delle misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa viene previsto che sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Viene, inoltre, delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente indicati.
Viene, inoltre, disposto che le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara. Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, viene previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l’Autorità trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni in formato digitale standard aperto.
Vengono, altresì, introdotte modifiche alla L. 241/1990 (Codice del processo amministrativo) in materia, tra l’altro, di conclusione del procedimento prevedendo che le pubbliche amministrazioni se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Viene, inoltre, disciplinata l’ipotesi del conflitto di interessi disponendo che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
-viene rivista la norma recante modifiche al Codice Penale nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione per i quali è previsto un generalizzato aumento delle pene. Il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater). Viene, inoltre, riformulato il reato attuale di corruzione impropria del pubblico ufficiale (art. 318), ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”. Oltre al reato di concussione indebita sopracitato viene introdotto un ulteriore nuovo delitto: il “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis) che sanziona con la reclusione a 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette.
Viene, inoltre, adeguata la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001 con le modifiche al codice penale introdotte dal provvedimento.
-viene, altresì, riformulata l’attuale fattispecie prevista dall’art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari.
-viene, infine, integrato il D.Lgs 267/2000 (Testo unico enti locali) con la previsione di nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica.
Si vedano precedenti dell’11 maggio 2010 e del 21 giugno 2011.
Il testo torna ora, per la terza lettura, al Senato.