E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.132 dell’8 giugno 2012, l’allegato decreto interministeriale 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010.
Le risorse per il finanziamento di tale sgravio contributivo, concesso a decorrere dal 1° gennaio 2011 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale, fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro.
Nel merito, è stato precisato che la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita, potrà essere rideterminata, per l’anno 2011, entro il 30 ottobre 2012.
Tra i requisiti per accedere alla sgravio in oggetto, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello devono:
E’ stato, inoltre, precisato che relativamente ai contratti territoriali, ove dovesse risultare impossibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sarà ammesso il riferimento ai criteri di erogazione relativi agli andamenti delle imprese sul territorio.
Al riguardo si ricorda che la concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 le quali prevedono che, “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
I datori di lavoro che abbiano indebitamente fruito dell’agevolazione, sono tenuti al versamento dei contributi, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste, ferma restando, l’eventuale responsabilità penale, qualora il fatto costituisca reato.
Con riferimento alla procedura per accedere al beneficio contributivo, i datori di lavoro, anche per il tramite dei consulenti del lavoro, di cui all’art. 1, commi 1 e 4 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all’Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale.
Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio dovrà contenere:
Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, che non può essere inferiore all`importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
Inoltre, per l’ammissione al beneficio, che decorrerà dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
Nel rispetto dei limiti di spesa dei 650 milioni di euro e della ripartizione delle risorse economiche, l’Inps, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, “provvederà ad eventuali riduzioni delle somme richieste dalle imprese e lavoratori, nella misura percentuale pari al rapporto tra quota complessiva eccedente il limite di spesa e lo stesso limite di spesa”, comunicandolo tempestivamente ai richiedenti.
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