In scadenza i sei mesi di transitorio introdotti dall’accordo 21 dicembre per i datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP
Si ricorda che il 26 luglio scadono i termini di applicazione delle disposizioni transitorie riportate nell’accordo sancito il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni che definisce i contenuti dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
L’accordo prevedeva al punto 11 che i datori di lavoro che frequentano entro il 26 luglio 2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’accordo stesso, ossia il 26 gennaio scorso, rispettosi della durata e dei contenuti riportati all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, non devono frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 dell’accordo, della durata di 48 ore.
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