Si fa seguito alla comunicazione del 15 giugno u.s., per segnalare che, per effetto di quanto disposto dal D.L n. 74/2012 e dal decreto 1° giugno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Inps e l’Inail, con apposite circolari, hanno fornito indicazioni in merito alla sospensione dei rispettivi adempimenti, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Nello specifico, l’INPS con l’allegata circolare n. 85 del 15 giugno 2012, ha precisato che la sospensione delle attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali nelle suddette province opererà fino al 31 luglio 2012, senza la necessità di dover presentare alcuna istanza.
Con riferimento alla sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, di cui all’art. 8, comma 1, punto 3) del D.L. n. 74/2012, è stato chiarito che gli Agenti di Riscossione sospenderanno tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento emesse, fino al 30 settembre 2012.
Sempre fino al medesimo termine sarà sospesa anche la scadenza per gli adempimenti e i versamenti contributivi, ai sensi del punto 1), comma 1 dell’art. 8 del D.L. n. 74/2012.
Relativamente ai soggetti interessati dalla sospensione, dal 20 maggio al 30 settembre 2012, degli adempimenti e dei versamenti contributivi, è stato precisato che si fa riferimento esclusivamente a persone fisiche o persone giuridiche regolarmente iscritte alle diverse gestioni e operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni indicati nell’allegato alla circolare in oggetto e precisamente:
E’ stato, inoltre, chiarito che la sospensione in oggetto riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei comuni indicati.
Alle aziende operanti nei territori colpiti dal sisma al 20/05/12, spetta il beneficio della sospensione del versamento contributivo anche per i lavoratori assunti dopo il 20 maggio 2012 ma residenti in tale data nei comuni indicati nell’allegato alla circolare in oggetto.
Per i soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico ma assistiti da professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale con sede o operanti nei comuni coinvolti dal sisma, è stato precisato che è valida la proroga degli adempimenti sino al 30 settembre 2012, ai sensi del co. 4, art. 8, D.L. n. 74/2012.
Al riguardo, è stato inoltre chiarito che, ai fini del riconoscimento della proroga di cui sopra, il consulente del lavoro o altro professionista di cui alla L. n. 12/79, deve aver eletto il proprio domicilio professionale in uno dei comuni richiamati, prima del 20 maggio 2012.
Per l’invio delle domande di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi è stato fornito, in allegato alla circolare in oggetto, il modulo da inoltrare all’Inps competente.
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate a tale sospensione dovranno essere contraddistinte dal codice autorizzativo “8B”, mentre per la compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da maggio 2012 ad agosto 2012, è necessario l’inserimento del nuovo valore “N962”.
Anche l’INAIL, con l’allegata circolare n. 28 del 15 giugno 2012, ha fornito indicazioni operative in merito alla sospensione, prevista dal D.L. n. 74/2012, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 20 maggio al 30 settembre 2012.
In tale periodo di sospensione, precisa l’Istituto, ricade il pagamento dell’autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, la terza rata dell’autoliquidazione in scadenza al 16 agosto 2012, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni in corso, nonché ogni altro pagamento avente scadenza nel succitato periodo.
Relativamente alla proroga di cui all’art. 8, comma 4 del D.L. n. 74/2012, anche l’Inail ha precisato che detta sospensione opera con esclusivo riferimento ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti, di cui alla L. n. 12/79, che abbiano eletto domicilio, prima del 20 maggio 2012, presso uno dei comuni individuati dal decreto MEF del 1°giugno 2012.
E’ stato altresì specificato che, quanto già eventualmente versato, non sarà rimborsato, mentre con riferimento alle modalità di recupero di versamenti sospesi, l’istituto si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa specifico rinvio alle circolari allegate.
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