[Il Sole 24 Ore – 02/07/2012 – di Arturo Maresca]
Appalti, dagli obblighi solidali un`opportunità per le imprese
Tra le opportunità che la riforma Fornero offre alle imprese, possono essere annoverate anche le innovazioni (articolo 4, comma 31) dell`obbligo solidale gravante sull`appaltante per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell`appaltatore. Secondo la norma vigente (l`articolo 29 della legge Biagi, dlgs 276/2003) il dipendente dell`appaltatore o di ogni subappaltatore si può rivolgere direttamente (e così anche gli enti previdenziali) all`appaltante
per esigere il pagamento del dovuto (per retribuzioni e contributi), senza neppure interpellare
preventivamente il datore di lavoro (cioè l`appaltatore).
La norma ha fomentato un consistente contenzioso: i dipendenti dell`appaltatore chiamano in giudizio l`appaltante vantando pretese retributive che, a volte, quest`ultimo neppure può e deve conoscere, perché l`articolo 29 vieta all`appaltante ogni interferenza nella gestione e nel controllo del personale dipendente dall`appaltatore. Una responsabilità solidale illimitata che opera non solo per gli appalti che si svolgono all`interno dell`impresa committente (come avveniva prima della legge Biagi), ma anche per quei servizi realizzati dall`appaltatore nella propria azienda (un call center) che, magari, è situata in un luogo che l`appaltante neppure conosce.
Il tribunale di Sanremo ha rinviato l`articolo 29 alla Corte costituzionale, ma la riforma Fornero
è intervenuta prima con due significative modifiche. La prima obbliga il lavoratore a chiamare in causa sia il proprio datore di lavoro (l`appaltatore) sia l`appaltante e quest`ultimo potrà eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell`appaltatore. Con la conseguenza che l`appaltante pagherà il lavoratore, ma solo se l`appaltatore non ha i mezzi finanziari per farlo. In questo caso, però, potrà intervenire – sollevando di fatto l`appaltante dalla responsabilità solidale – il fondo di garanzia dell`Inps che, in caso di insolvenza del datore di lavoro (nella fattispecie, l`appaltatore), garantisce al dipendente il pagamento del Tfr e delle ultime tre retribuzioni non pagate.
La seconda innovazione riguarda l`attribuzione ai Ccnl della possibilità di derogare all`articolo
29 individuando «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti».
Il legislatore, quindi, consente alle parti sociali di optare per un`alternativa che realizzi una tutela dei lavoratori impiegati negli appalti in forme diverse da quelle attuali che, peraltro, tendono a deresponsabilizzare l`appaltatore nella sua qualità di datore di lavoro, scaricando le responsabilità degli inadempimenti sulle imprese committenti. Si tratta di un`opportunità che, ad esempio, consentirebbe nella prossima tornata di rinnovi contrattuali – che spesso hanno al
centro il tema della regolarità degli appalti – di immaginare un sistema di controlli mirato a prevenire le irregolarità attraverso un monitoraggio certificato degli adempimenti retributivi dell`appaltatore.
Resta un dilemma: qual è il Ccnl abilitato dal legislatore a derogare? Quello delle imprese committenti (beneficiarie dell`esonero dalla responsabilità solidale) o quello delle imprese appaltatrici (incidendo la deroga sulle posizioni giuridiche dei lavoratori assoggettati a tale Ccnl)? Il problema è complesso e l`unica soluzione che offre certezze richiede uno sforzo non
comune: un accordo collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali rappresentative di tutte le parti.