Tutti i soggetti comunque interessati dalle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 sono tenuti alla richiesta d’ufficio del Durc
Con l’allegata nota, pubblicata in data odierna, il Ministero del lavoro, a fronte delle numerose richieste di chiarimenti circa i soggetti legittimati alla richiesta d’ufficio del Durc, soprattutto alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia, ha chiarito che ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d’ufficio del Durc non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati alle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.
Tale precisazione soprattutto in virtù del fatto che non tutte le stazioni appaltanti sono amministrazioni pubbliche e che alcune di esse ritengono di non poter essere considerate amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 3, comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006.
A titolo esemplificativo il Ministero del Lavoro fa riferimento alle società autostradali, cui la giurisprudenza riconduce la natura giuridica di soggetti diritto pubblico che, comunque, come tali rientrerebbero nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici che devono richiedere il Durc.
Quest’ultimo, pertanto, dovrà essere acquisito dai soggetti sopradetti, e in particolare anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatori, nonchè dai gestori di pubblici servizi.
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