Con l’allegata circolare n. 16/12 il Ministero del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo alcuni importanti chiarimenti volti a individuare, nell’ambito dell’edilizia, le caratteristiche tecniche che contraddistinguono l’attività autonoma da quella svolta dal personale dipendente delle imprese del comparto edile.
In particolare, la nota ministeriale tende ad evidenziare la problematica relativa all’utilizzo improprio dell’attività autonoma, dalla quale derivano evidenti criticità in ordine al corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare, peraltro, specifica che le indicazioni ivi contenute non rappresentano affatto criteri generali circa la distinzione tra le due fattispecie, bensì istruzioni tecniche volte ad orientare l’azione ispettiva.
Al fine di verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome, il dicastero ha ritenuto opportuno richiamare la definizione di lavoratore autonomo come individuata dall’art. 89, co. 1 lett. d) del D.Lgs n. 81/08 e smi, ai sensi del quale per lavoratore autonomo si intende la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Gli elementi significativi ai fini della citata verifica sono quelli connessi al possesso ed alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa delle intere opere eseguite. In tal senso, secondo il dicastero a nulla rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura idonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale, né la disponibilità delle macchine o attrezzature per la realizzazione dei lavori data dal committente o dall’impresa esecutrice, rappresentando tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione autonoma.
Un ulteriore elemento per verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome è quello rappresentato da un’eventuale monocommittenza, anche se questo non è assolutamente dirimente, rappresentando un elemento a fortiori di un’eventuale ricostruzione ispettiva.
La nota ministeriale, inoltre, esclude la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento alle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate alle operazioni di sbancamento di costruzione delle fondamenta di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere. Per lo svolgimento di tali mansioni, infatti, è necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a realizzare il coordinamento tra lavoratori, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell’attività autonoma relativamente a tempi e modalità di esecuzione dei lavori.
Sul piano della presunzione, pertanto, il dicastero ha evidenziato che sono riconducibili nell’ambito della subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibite alle attività di: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dal committente o appaltatore.
La nota ministeriale conclude ricordando che il personale ispettivo, nel caso in cui riscontrasse situazioni improprie dell’attività autonoma, oltre a contestare al soggetto utilizzatore le violazioni in materia lavoristica e le conseguenti evasioni contributive, dovrà farlo anche con riferimento agli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria, nonché di mancata formazione ed informazione, adottando un provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 758/94.
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