In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del DL 83/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”” (
DDL 5312/C) all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati, l’ANCE, oltre a ribadire le proposte già evidenziate nel documento consegnato agli atti delle Commissioni (si veda, al riguardo, precedente del
9 luglio 2012), ha rilevato, nelle competenti sedi parlamentari, ulteriori osservazioni relative a:
– Materiali di riporto
Viene evidenziata la necessità di apportare modifiche all’art. 3 del DL 2/2012 convertito dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale) al fine di evitare che il suolo non inquinato costituito da materiali di riporto debba essere in ogni caso asportato prima dell’intervento di trasformazione dell’area pur essendo idoneo ai fini costruttivi. Pertanto, qualora detto materiale non possa essere riutilizzato in sito in quanto in eccesso rispetto all’opera da realizzare dovrà essere gestito come sottoprodotto secondo le condizioni previste nel decreto interministeriale per le terre rocce da scavo previsto dall’art. 49 del DL 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) ovvero, qualora non rispettino le citate condizioni, come rifiuto.
-Certificazione dei crediti delle imprese verso la P.A.
Viene rilevata l’opportunità di intervenire sulle misure adottate per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 del DL 185/2008 prevedendo l’equiparazione dei certificati di pagamento rilasciati, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di attuazione, per i contratti pubblici di appalto di lavori, con i certificati emessi dagli enti debitori ai sensi dell’art. 9 del suddetto DL 185/2008, in particolare ai fini delle operazioni di anticipazioni in banca.
Ciò al fine di evitare di introdurre nuovi, inutili, aggravi burocratici per le imprese che realizzano lavori, bloccando di fatto le operazioni di smobilizzo che le imprese hanno sempre effettuato.
-Responsabilità solidale negli appalti di opere
Al fine di evitare in capo alle imprese oneri burocratici di difficile applicazione, viene evidenziata la necessità di escludere la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA inerente le prestazioni eseguite nell’ambito dell’appalto. Con riguardo alla responsabilità per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relativi ai lavoratori impiegati nell’ambito dell’appalto, viene rilevata l’opportunità di individuare, quale esimente del responsabile in solido, l’acquisizione del Modello di versamento F24 “generale”, presentato dal responsabile dell’adempimento, accompagnato da un’autodichiarazione resa dal medesimo soggetto, che certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente.
Viene, altresì, evidenziata la necessità di prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido (committente e appaltatore), di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell’inadempimento e l’esclusione della responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile dell’inadempimento.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.