Con la sentenza 179/2012 la Corte costituzionale, su ricorso di alcune Regioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 quater, comma 3 della Legge 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 3, lettera b) del Dl 78/2010 che contiene la procedura per risolvere il dissenso fra più amministrazione nell’ambito della conferenza di servizi.
In particolare la norma censurata prevede che, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro sessanta giorni:
– previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero
– previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
La Consulta ha evidenziato come l’ultima parte norma contrasti con gli art. 117 e 118 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione fra le istituzioni poiché non prevede adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in questioni relative a materie di loro competenza: in questi casi infatti il Consiglio dei Ministri delibera unilateralmente senza un reale coinvolgimento della Regione interessata.
In particolare, non solo il termine per raggiungere l’intesa (trenta giorni) risulta troppo esiguo per lo svolgimento di qualsiasi “trattativa” fra Stato e Regione, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l’attribuzione al Governo del potere decisorio senza che siano previste ulteriori necessarie “trattative”.
In allegato la sentenza n. 179/2012 della Corte Costituzionale
7218-Sentenza Corte Costituzionale n.179 del 2012.pdfApri