Si fa seguito alla comunicazione del 20 giugno scorso per segnalare che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 11793 del 12 luglio u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei contributi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui alla precedente Circolare n. 85 del 15 giugno 2012.
Con riferimento alle trattenute previdenziali effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza successiva al sisma, è stato precisato che non sussiste l’obbligo di versamento delle trattenute stesse, in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 74/2012, qualora il flusso Uniemens risulti a debito dell’azienda, resta l’obbligo di versamento entro il 30 settembre 2012, senza l’applicazione di alcuna sanzione né interessi.
Anche con riferimento alle trattenute effettuate successivamente al 20 maggio 2012 e fino all’8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 74/2012), trova applicazione la disciplina di cui sopra.
Diversamente, per le trattenute effettuate in data successiva all’8 giugno, il versamento deve essere effettuato entro i termini di scadenza della contribuzione ordinaria.
Relativamente ai soggetti beneficiari, è stato chiarito che tali agevolazioni sono concesse esclusivamente ai soggetti operanti nelle zone danneggiate, non rilevando né la sola residenza né la sede legale priva di operatività, mentre per i lavoratori autonomi rileva esclusivamente l’ubicazione dell’attività.
Per i soggetti operanti fuori dai comuni interessati, ma assistiti da professionisti con domicilio in loco, è stato precisato che potranno usufruire della proroga al 30 settembre solo qualora abbiano conferito delega espressa prima del 20 maggio 2012.
La sospensione degli adempimenti deve, altresì, essere estesa anche nei confronti di coloro che abbiano avviato l’attività tra il 20 e il 29 maggio 2012.
Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, è stato specificato che le contribuzioni trattenute dovranno essere versate entro i termini di scadenza della contribuzione ordinaria.
La suddetta sospensione opera anche con riferimento agli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.
Per le aziende con un’unica matricola e più unità produttive, sia al di fuori che all’interno dei territori danneggiati, resta l’obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, tranne che per i lavoratori impiegati nelle aree terremotate.
Infine, è stato specificato che, nel corso del periodo di sospensione contributiva, gli importi con causale DM10 a credito dell’azienda, potranno essere esposti nel modello F24 e portati a compensazione.
Tali importi, derivano da un saldo della denuncia UNIEMENS a credito del datore di lavoro, a fronte di somme anticipate, per conto dell’istituto, ad esempio, per CIG, malattia o maternità.
Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla nota in oggetto.
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