Inps: i versamenti con scadenza tra il 1° ed il 20 agosto possono essere effettuati, senza maggiorazione entro il 20 agosto
Con l’allegato messaggio n. 12052/12, l’Inps ha confermato che, a seguito di quanto disposto dall’art. 3-quater della L. n. 44/12 di conversione del D.L. n. 16/12, i versamenti che si effettuano attraverso il modello F 24, che comprendono i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Per i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens, il termine per la trasmissione delle denunce contributive resta confermato nell’ultimo giorno del mese. Per le aziende che, per il mese di luglio, sono state autorizzate per ferie collettive al differimento dei versamenti, l’Istituto ha confermato che i giorni di differimento decorrono dal 16 agosto, mentre gli interessi decorrono dal 20 agosto.
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