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Con la circolare n. 96/12 l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito allo sgravio contributivo per l'incentivo della contrattazione di secondo livello per l'anno 2011

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Decontribuzione -anno 2011-Inps, circ. n. 96/12 e mess n.1196/12

23 Luglio 2012
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Con l’allegata circolare n. 96 del 16 luglio 2012, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti, nonché le istruzioni operative, che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2011, a seguito dell’emanazione del DM 24 gennaio 2012 che ha determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, per tale anno, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio stesso.

In particolare, il citato D.M. ha previsto che le risorse per il finanziamento di tale sgravio contributivo, concesso a decorrere dal 1° gennaio 2011 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale, nel limite complessivo annuo di 650 milioni di euro.

La nota in oggetto ha confermato, inoltre, che, fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, lo sgravio in parola potrà essere rideterminato, per l’anno 2011, entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti e per il totale della quota contributiva a carico del lavoratore.

I contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, ai fini dell’accesso al beneficio, devono essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, ove già non lo fossero, anche attraverso le Associazioni a cui aderiscono gli stessi datori di lavoro, presso le DPL, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Sempre ai fini dell’accesso al beneficio, i contratti collettivi aziendali e territoriali devono prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

L’Inps ha ricordato, inoltre, che in caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Resta inteso che l’ammissione allo sgravio rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In merito agli aspetti operativi, viene confermata la modalità telematica come unico strumento per l’inoltro delle richieste di ammissione al beneficio.

Le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati ex art.1 commi 1 e 4 della L. n. 12/79, dovranno inoltrare la domanda contenente i seguenti dati:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto, aziendale o territoriale, e data di sottoscrizione dello stesso;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2011 – per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi. Potranno essere inseriti gli importi riferiti ai lavoratori cessati, purché tali importi siano stati corrisposti nel 2011;
e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. Potranno essere inseriti gli importi riferiti ai lavoratori cessati, purché vengano restituiti direttamente a questi ultimi;
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L’Istituto, con l’allegato messaggio n. 11967 del 17 luglio 2012, ha altresì comunicato che, dalle ore 15 del giorno 18 luglio 2012 alle ore 23 del giorno 12 agosto 2012, le istanze potranno essere trasmesse, in via telematica, sia singolarmente che tramite i flussi XML.

In riferimento ai criteri di ammissione allo sgravio, è stato ricordato che entro 60 giorni successivi alla data ultima prevista per l’invio delle istanze, verrà comunicata alle aziende e agli intermediari autorizzati l’ammissione allo sgravio contributivo.

Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei limiti delle richieste aziendali, l’Inps provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

In tale circostanza sarà comunicata ai richiedenti tale variazione in sede di ammissione all’incentivo.
 

7384-Messaggio Inps n.11967-2012.pdfApri

7384-Circolare Inps n. 96-12.pdfApri
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